Incentivi contributivi per le imprese operanti nel settore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Queste ultime, infatti, possono sottrarre ai contributi dovuti per i suddetti mesi un imposto che corrisponde a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020. Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Ai fini dell’ammissione al beneficio dell’esonero contributivo i contribuenti devono inoltrare all’INPS la domanda telematica che sarà resa disponibile dall’Istituto Previdenziale. Infatti, per la presentazione dell’istanza e per le modalità di fruizione dell’esonero, sa compito dell’INPS a fornire ulteriori indicazioni con un prossimo documento di prassi.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020. Sul punto, specifica l’Istituto Previdenziale, la misura è selettiva e, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Sgravi contributivi agricoltura, pesca e acquacoltura: decreto Ristori
Il Decreto Ristori ha riconosciuto, per il mese di novembre 2020, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Sono comprese le aziende produttrici di vino e birra. Resta ferma, invece, l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero, in particolare, riguarda la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Inoltre, l’incentivo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Rientrano nell’esonero anche:
- gli imprenditori agricoli professionali;
- i coltivatori diretti;
- i mezzadri ed i coloni.
Leggi anche: Esonero contributivo agricoltura post-Covid: indicazioni INPS
Sgravi per agricoltura, pesca e acquacoltura: decreto Ristori-bis
Successivamente, il Decreto Ristori-bis ha ampliato l’esonero, anche per il mese di dicembre 2020, in favore di alcuni soggetti. Trattasi, in particolare, di attività che svolgono attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del predetto decreto legge.
Trattasi, nello specifico, delle seguenti attività:
- Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
- Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- Pesca e acquacoltura;
- Produzione di vini da tavola – di vino spumante e altri vini speciali – di birra;
- Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina e Commercio all’ingrosso di fiori e piante;
- Commercio al dettaglio di fiori e piante – ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Attività di alloggio connesse alle aziende;
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
- Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.
Sgravi contributivi novembre e dicembre per agricoltura, pesca e acquacoltura: autorizzazione UE
Lo sgravio contributivo, essendo una misura selettiva, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Si ricorda, al riguardo, che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
- in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- gli aiuti siano concessi entro il 30 giugno 2021.
A quanto ammonta lo sgravio?
Per i lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020, nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020. Quindi, in attesa dell’istanza di esonero, i predetti lavoratori che intendono avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020, potranno detrarre dalla rata i seguenti importi, in relazione alla fascia di reddito in cui si colloca l’azienda e alla tipologia del lavoratore:
- fascia 1: 194,95 euro (97,79 euro per i lavoratori ultra65 pensionati);
- fascia 2: 256,78 euro (256,78 euro per i lavoratori ultra65 pensionati);
- 3: 318,60 euro (318,60 euro per i lavoratori ultra65 pensionati);
- 4: 380,43 euro (380,43 euro per i lavoratori ultra65 pensionati).
Diversamente, per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato nel seguente modo:
- si moltiplica l’importo indicato in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi nel mese di novembre 2020.
Infine, per i lavoratori autonomi per i quali la contribuzione relativa al mese di novembre 2020 è dovuta in misura ridotta, l’importo da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura.
In attesa dei moduli INPS
Come accennato in premessa, per poter accedere all’esonero contributivo occorre inviare specifica domanda telematica all’INPS. Tale modulo sarà reso presto disponibile dall’Istituto.