Con il recente messaggio n. 1956, l’INPS ha fornito utili chiarimenti in merito all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale (es. CIG Covid). In particolare, le precisazioni riguardano la possibilità di autorizzare l’esonero ai datori di lavoro che richiedono trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015.
Sul punto, l’Istituto Previdenziale ha precisato che possono accedere all’esonero dei contributi i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti previsti dai decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020. I controlli del caso saranno in capo alle sedi INPS competenti.
Sgravi per aziende escluse dalla CIG covid: la normativa
Il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, all’art. 3 ha introdotto un specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ossia la CIGO, CIGD e ASO.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Ciò premesso, le aziende che possono aderire allo sgravio contributivo sono coloro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO riconosciuti a causa del Covid-19.
Inoltre, la misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale.
Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.
Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.
Assetto e misura dell’esonero
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.
Aziende appartenenti ai FdS alternativi, come funziona l’esonero
Come funziona lo sgravio se l’azienda rientra nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi, di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (settori dell’Artigianato e della Somministrazione). In tali casi, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale non è subordinata:
- alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS;
- a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario individuare la loro precisa decorrenza temporale.
In particolare, l’INPS chiarisce che, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti disposti dai D.L. n. 18/2020 e n. 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.