Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili: sulla Gazzetta nr. 234 del 6 ottobre 2010 è stato pubblicato il Decreto del MIUR nr. 165 del 30 luglio 2010, contenente il regolamento in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n.104/92 o dalla legge n.68/99.
I benefici previsti dal regolamento sono:
- il diritto alla precedenza nell’assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
- il diritto del familiare lavoratore o dell’affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell’articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio individuato dalle richiamate disposizioni;
- il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
Ecco i dettagli.
Scuola, benefici 104 per disabili e assistenza disabili
Ambiti soggettivi di applicazione dei benefici 104 per disabili e assistenza disabili per la scuola sono:
- Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all’assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell’assunzione stessa, dei benefici di cui sopra, deve allegare la certificazione rilasciata dall’apposita commissione medica comprovante l’handicap;
- Il personale già inserito, in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, deve trasmettere la certificazione medica, in originale o copia autenticata, all’ufficio scolastico regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
- I dirigenti scolastici che conseguono l’immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all’ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio. I dirigenti scolastici che hanno conseguito l’immissione in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
- Se la certificazione medica originale è già in possesso dell’amministrazione scolastica, ovvero è detenuta da altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l’ufficio presso il quale è depositato.
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Legge 104 Scuola: ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità ed handicap
Gli uffici scolastici, possono richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici. Gli accertamenti saranno svolti da una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione.
Gli uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate sopra, possono richiedere accertamenti con metodo a campione.
A tal fine, gli uffici interessati determinano preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento. La previa determinazione dei criteri è effettuata, di regola, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie e, relativamente ai dirigenti scolastici, in occasione della determinazione del calendario delle operazione di immissione in ruolo.
La valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata pertanto dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’autorità scolastica o l’ufficio scolastico regionale richiedente.
Inoltre qualora i benefici siano richiesti per le condizioni di handicap del familiare, l’ufficio scolastico dispone l’ulteriore accertamento delle condizioni sanitarie del familiare medesimo presso un’azienda sanitaria, territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza di questo ultimo.
Infine qualora il familiare risieda nell’area territoriale dell’azienda che ha rilasciato la certificazione originaria, l’accertamento è effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell’ambito della stessa regione.