Le sanzioni in materia di orario di lavoro si estendono anche al coobbligato, ovvero gli obbligati solidali ex articolo 6, L. 689/1981. Ciò è possibile qualora il coobbligato non abbia presentato opposizione all’ordinanza di ingiunzione. Inoltre è necessario che il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Costituzionale.
A darne notizia è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 11 del 26 luglio 2018. Il documento di prassi fornisce utili chiarimenti in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 in materia di sanzioni sull’orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di pagamento per gli obbligati solidali, di cui art. 6 L. n. 689/1981.
Mancato rispetto dell’orario di lavoro
L’art. 18 bis, co. 3 e 4, del D. Lgs. n. 66/2003 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 213/2014) stabiliscono le sanzioni applicabili dal datore di lavoro che non rispetta la durata massima dell’orario di lavoro.
Secondo l’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 a stabilirne la durata massima settimanale sono i contratti collettivi di lavoro. Essa non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
In caso di violazione di tali limiti, scatta una sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
La sanzione amministrativa si abbassa invece, da 105 a 630 euro, qualora non vengano rispettate le ore di riposo:
- 11 ore di riposo consecutivi ogni ventiquattro ore;
- e 24 ore di riposo consecutive ogni sette giorni.
Incostituzionalità sanzioni orario di lavoro
Sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014 ha dichiarato incostituzionale l’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, in relazione alle sanzioni previste in caso di violazione della durata massima dell’orario di lavoro, il riposo giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali.
Successivamente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un documento di prassi (lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014) ha rideterminato le sanzioni ricadenti nella sentenza della Corte Costituzionale secondo gli importi ridotti. La riduzione delle sanzioni si applicavano soltanto se il provvedimento sanzionatorio non fosse passato in giudicato.
Alla luce di ciò, è stato ora chiesto all’Ispettorato nazionale del lavoro se tale rideterminazione degli importi possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.
Le sanzioni sull’orario di lavoro si applicano anche al coobbligato
Nel rispondere al quesito posto, l’Ispettorato nazionale del lavoro richiama in via preliminare l’art. 1306 secondo il quale il condebitore rimasto estraneo al giudizio può avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore.
Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 276/2013, in presenza di più condebitori in solido della stessa imposta, se uno solo impugna l’avviso di accertamento, la definitività di questo può andare a vantaggio del debitore inerte.
Alla luce di quanto su esposto, la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro può riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza n. 153/2014.
INL, Circolare n. 11 del 26 luglio 2018
Alleghiamo infine la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 11 del 26 luglio 2018 per maggiori dettagli.
INL, Circolare n. 11 del 26 luglio 2018 (572,8 KiB, 2.676 hits)