Dal 1° gennaio 2019, sulla base della legge di bilancio, gli importi e le modalità di applicazione delle sanzioni per lavoro nero e altre irregolarità per violazioni delle leggi in materia di lavoro sono cambiati. E’ stata introdotta inoltre una maggiorazione delle sanzioni in caso di recidiva. Il nuovo apparato sanzionatorio si applica esclusivamente per gli illeciti commessi dal 2019 e infatti, restano esclusi dalla nuova norma i comportamenti elusivi degli anni precedenti a tale anno, a prescindere dalla data di accertamento e/o contestazione.
Le novità in tema di irregolarità lavorative della Manovra Finanziaria 2019 sono state recepite poi dall’INL con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 che alleghiamo a fondo pagina. Il Dl Fiscale 2022 ha introdotto poi novità in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di lavoro nero e altre violazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro. In fondo questa pagina è possibile scaricare anche l’ultimo vademecum dell’INL sulla Maxisanzione per lavoro sommerso.
Ecco i dettagli.
Lavoro nero sanzioni: indicazioni e chiarimenti dell’INL
Con la nota 1148 del 5 febbraio 2019, l’INL ha rilasciato ulteriori precisazioni in merito al raddoppio degli aumenti delle sanzioni in materia di lavoro in caso di recidiva. Trovate l’approfondimento a fine pagina.
Il documento di prassi riepiloga, dunque, quali sono i nuovi importi con cui devono confrontarsi i datori di lavoro già dallo scorso anno, in caso di:
- mancata preventiva comunicazione al Centro per l’impiego;
- mancata comunicazione del distacco transnazionale;
- somministrazione irregolare di lavoro;
- inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.
Sempre su questo argomento, il 14 marzo 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato una ulteriore nota, la numero 2594, con indicazioni operative sulle maggiorazioni delle sanzioni in caso di recidiva.
Lavoro irregolare sanzioni
Il documento di prassi dell’INL segnala che gli aumenti, pari al 20%, si applicano già dal 1° gennaio 2019 e valgono per gli illeciti commessi in corso d’anno. Va da sé che per elusioni avvenute nel 2018, ossia entro il 31 dicembre 2018, vigono le sanzioni vecchie.
Ma quali soni nel dettaglio le violazioni soggette all’aumento? Ebbene, la norma precisa che si tratta di violazioni in materia di:
- lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002);
- somministrazione e distacco (art. 18 del D. Lgs. 276/2003);
- distacco transnazionale (x art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016);
- orario di lavoro settimanale, riposi e ferie annuali (art. 18-bis, co. 3 e 4 del D.L.gs. n. 66/2003).
Quali sono gli importi delle sanzioni lavoro nero
Per quanto concerne le violazioni per lavoro nero, le sanzioni si differenziano in base alla durata del fatto commesso:
- sino a 30 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 1.800 euro ed a 10.800 euro
- da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava da 3.000 e di 18.000 per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 3.600 euro e 21.600 euro.
- oltre i 60 giorni di lavoro effettivo in nero, la sanzione fino al 31 dicembre 2018 andava 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. Dal 1° gennaio 2019, tali importi sono stati aumentati, rispettivamente, a 7.200 euro ed a 43.200 euro.
Riepilogando le sanzioni sono:
- omissione o inesattezza per il contratto individuale di lavoro: sanzione amministrativa da € 260 a € 1.290;
- mancato Unilav (comunicazione di assunzione al ministero del Lavoro): nei casi in cui non è applicabile la maxisanzione scatta la sola sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato;
- maxisanzione per lavoro sommerso:
- impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni: da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare;
- da 31 e fino a 60 giorni: da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare;
- oltre 60 giorni: da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare.
Leggi anche: Lavoro nero: significato, normativa e sanzioni
Somministrazione e distacco illecito
L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro.
Distacco transnazionale illecito
In caso di distacco transnazionale illecito, la sanzione amministrativa è stata elevato ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000. Riguarda, in particolare, i casi di mancata esibizione del contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.
Nuovi importi sanzionatori anche nelle ipotesi relative alla:
- conservazione della documentazione, che passa dal 1° gennaio 2019, da un minimo di 600 euro a un massimo di 3.600 euro
- nomina dei referenti, che passa anch’esso dal 1° gennaio 2019, da un minimo di 2.400 euro a un massimo di 7.200 euro.
Violazione orario di lavoro, riposi e ferie
Continuando la rassegna dell’aumento degli importi sanzionatori, nel caso di violazioni riguardanti:
- l’orario di lavoro, oltre le 48 ore settimanali, intese come media, comprensive dello straordinario;
- i riposi settimanali, intesi come media in un periodo di 14 giorni;
gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro.
I predetti importi aumentano qualora la violazione si riferisce a:
- più di 5 lavoratori;
- e si è verificato per più di 3 giorni.
In tal caso, l’importo sale a 480 euro e 1.800 euro.
Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro.
In caso di ferie non accordate, e non fruite nei termini di legge, la sanzione è compresa tra 120 e 720 euro. Importo, questo, che aumenta rispettivamente a 480 e 1.800 euro qualora la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni.
INL – Circolare numero 2-2019 – Maggiorazione sanzioni
Alleghiamo quindi la Circolare INL numero 2-2019.
INL - Circolare numero 2-2019 - Maggiorazione sanzioni (789,0 KiB, 2.546 hits)
Sanzioni lavoro irregolare in caso di recidiva
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato in data 5 febbraio 2019 un’ulteriore nota di approfondimento in merito all’ipotesi di recidiva introdotta dalla lettera lett. e) dell’art. 1, comma 445 della Legge di Bilancio 2019.
Questa recita testualmente:
le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti
Il fine della norma è quello di reprimere le condotte lesive della dignità dei lavoratori.
Si fa riferimento in particolare al:
- lavoro sommerso,
- all’interposizione illecita di manodopera,
- al distacco transnazionale,
- alle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e/o giornaliero
- ed infine di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Aumento e raddoppio delle sanzioni
La norma ha quindi previsto non solo un aumento delle sanzioni pari al 10 e al 20%, ma ha introdotto il raddoppio di questi aumenti di sanzione nel caso in cui vi sia recidiva delle stesse irregolarità nei 3 anni precedenti.
Ciò significa che se lo stesso datore di lavoro viene sanzionato nel giro di 3 anni per la stessa tipologia di irregolarità, l’aumento delle sanzioni nel secondo caso raddoppiano.
Per prima cosa l’INL chiarisce che per considerarsi recidiva, la prima irregolarità deve riferirsi ad una sanzione definitiva.
L’INL chiarisce inoltre che il raddoppio non può avvenire se nella prima sanzione:
- è intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004;
- il contravventore ha adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.
Infine si chiarisce che gli illeciti pregressi rilevanti (ai fini del suddetto raddoppio) sono solo quelli commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.
INL – Nota numero 1148 del 5 febbraio 2019
Alleghiamo quindi la Nota 1148 dell’INL per una completa lettura dei chiarimenti rilasciati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
INL - NOTA N. 1148 DEL 5 FEBBRAIO 2019 (961,3 KiB, 1.602 hits)
INL – Nota numero 2594 del 14 marzo 2019 indicazioni operative recidiva
Alleghiamo infine la Nota 2594 del 14 marzo 2019 dell’INL per con le indicazioni operative sulle maggiorazioni delle sanzioni in caso di recidiva.
INL - Nota numero 2594 del 14 marzo 2019 (843,7 KiB, 1.392 hits)
Sospensione dell’attività e sanzioni sicurezza sul lavoro
Oltre alle normali sanzioni per lavoro nero e irregolare il datore di lavoro, incorre nel provvedimento di sospensione dell’attività nel caso in cui almeno il 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti irregolare. Novità importante: la percentuale passa dal 20 al 10% con il Collegato Fiscale 2022.
Leggi anche: Sospensione dell’attività imprenditoriale: novità Sicurezza del Lavoro nel Dl fiscale
Nei casi di irrogazione della maxisanzione non trovano applicazione le altre ordinarie sanzioni amministrative; quelle cioè previste in caso di omessa comunicazione obbligatoria o di omessa o infedele registrazione sul Libro unico del lavoro.
Infine in caso di lavoro nero troveranno applicazione anche le sanzioni riguardo alla materia della salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 (es. mancata formazione/informazione).
Vademecum INL maxisanzione aggiornato ad aprile 2022
L’INL con la Nota n. 856 del 19 aprile 2022 ha rilasciato un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002.
INL, Vademecum lavoro sommerso 2022 (330,3 KiB, 629 hits)