Con la Circolare numero 224 del 15 dicembre l’INPS ha fornito le istruzioni sulle nuove misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego per le violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei lavoratori disoccupati percettori di ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.
Con la stessa Circolare l’INPS ha anche recepito le novità introdotte dal correttivo del Jobs Act sulla durata della NASpI per i lavoratori stagionali, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo di qualche giorno fa.
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Patto di servizio personalizzato, cos’è e dove si sottoscrive
Il D. lgs. 150/2015 in attuazione del Jobs Act, ha previsto che i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini previsti dalla legge presso il Centro per l’Impiego, per la profilazione e per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.
Sottoscrivendo il patto di servizio il lavoratore disoccupato si rende disponibile:
- a partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- a partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- ad accettare congrue offerte di lavoro dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL.
Sanzioni per i disoccupati se non si sottoscrive il patto di servizio
Per ciascuna tipologia di violazione si avrà una sanzione corrispondente così come previsto dal D.lgs. 150/2015 e le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.
- In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni o agli appuntamenti fissati dal CPI per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
- decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
- decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
- In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto.
- In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza si applicano le seguenti sanzioni:
- la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
- In caso di mancata accettazione senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
L’INPS precisa che:
- le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.
- La decurtazione comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione.
- Nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.
- Qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.
ASDI
Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione) è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive. Anche per i percettori di questa indennità di disoccupazione sono previste sanzioni per la mancata sottoscrizione del Patto di Servizio e per la mancata partecipazione senza giustificato motivo, alle chiamate del CPI.
Comunicazione delle sanzioni ai lavoratori disoccupati
Le sanzioni sono applicate dall’INPS a seguito della comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego. Contro le sanzioni si può proporre ricorso all’ANPAL.
L’INPS provvederà comunque a comunicare ai titolari delle prestazioni sanzionati la violazione e la conseguente misura sanzionatoria ricevuta nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.
Circolare numero 224 del 15-12-2016 (152,3 KiB, 1.401 hits)