Ogni azienda può scegliere di organizzare e gestire il proprio ciclo produttivo attraverso il personale regolarmente assunto, ma anche con l’esternalizzazione dell’attività di lavoro che può riguardare una parte della propria attività (appalto), oppure l’utilizzo di lavoratori assunti o in forza da soggetti esterni (distacco e somministrazione).
Su questi delicati temi la Direzione Centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha recentemente pubblicato la nota n. 1091 del 18 giugno scorso, grazie alla quale ha dato ai propri ispettori varie indicazioni in tema di regime sanzionatorio per esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, così come disposto dall’art. 29, del DL 19/2024 (convertito dalla legge n. 56/2024), cd. PNRR bis in vigore dallo scorso marzo e recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Vediamo più da vicino i chiarimenti offerti dall’Ispettorato del Lavoro con questo documento di prassi e perché è importante conoscerli.
Somministrazione, appalto e distacco illeciti: i chiarimenti dell’INL
L’articolo 29 del citato, al comma 4, ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del d. lgs. n. 276/2003, che dispone in merito al regime sanzionatorio in campo di somministrazione, appalto e distacco illeciti e non autorizzati. Per questo con la suddetta nota n. 1091:
- ha specificato la tipologia, l’ammontare, ma anche i limiti minimi o massimi del quadro sanzionatorio in vigore;
- ha dato indicazioni operative in materia di apparato sanzionatorio per le ipotesi di recidiva e sfruttamento dei minori.
In sostanza, l’Ispettorato ha fornito delle precisazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dall’art. 29, comma 4, del DL n. 19/2024 (Decreto PNRR), convertito in legge 56/2024, che modificano il regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illecito.
In particolare, nel testo del documento di prassi si può leggere che l’art. 29, comma 4, del DL n. 19/2024 ha ripristinato il rilievo penale delle fattispecie sanzionate dall’art. 18 del d. lgs. n. 276/2003, al fine di punire quelle condotte delle aziende che non hanno i requisiti previsti dalla legge e che perciò integrano, nella generalità dei casi, delle mere somministrazioni di manodopera, immettendo la pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda.
Nuove sanzioni per lavoro irregolare: come determinare l’importo
Nella nota INL si legge che, in riferimento alla corretta determinazione dell’ammontare delle ammende da far valere in fase di contestazione delle violazioni, è necessario tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, legge n. 145/2018 secondo il quale gli importi delle sanzioni in campo di lavoro e legislazione sociale sono incrementati come segue:
- del 30% per quanto attiene gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 (disposizioni in materia di lavoro irregolare);
- del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (esercizio non autorizzato delle attività delle agenzie di somministrazione), all’articolo 12 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 (omessa comunicazione del distacco transnazionale), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (violazione delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero)”.
Tale disposizione, ossia l’art. 1 comma 445 della legge n. 145 del 2018 – precisa l’Ispettorato nella nota – è stata parzialmente rinnovata dal decreto Pnrr bis con l’incremento dal 20% al 30% dell’ammontare della maxi-sanzione per lavoro nero:
con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
Prescrizione obbligatoria e limiti alla quantificazione della sanzione
Inoltre, posto che, tranne l’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati, la sanzione dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, il personale ispettivo dovrà adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994.
La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto nell’ambito dell’iter di conversione dalla legge n. 56/2024. Per questa disposizione, l’ammontare delle pene pecuniarie proporzionali disposte da tale articolo, anche senza l’individuazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere al di sotto di euro 5.000 né al di sopra di euro 50.000.
Inoltre l’Ispettorato rimarca che:
tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché all’appalto ed al distacco illeciti (art. 18, comma 5-bis), per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Occhio alla recidiva
La recidiva riferita alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 – spiega l’INL nella nota – impone uno specifico approfondimento a causa di una parziale sovrapposizione di distinte disposizioni normative. Infatti:
Da un lato, infatti, va evidenziata la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”. Dall’altro lato, occorre tenere conto che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.
Ebbene, secondo l’interpretazione offerta dall’INL:
- la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 si applica qualora il datore di lavoro, nei tre anni anteriori, sia stato bersaglio di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, rappresentando una sorta di recidiva semplice;
- la maggiorazione della sanzione disposta dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà applicazione nell’ipotesi di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già punite ai sensi dello stesso art. 18.
Si ricorda che tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie previste dall’art. 18 suddetto ed inoltre si evidenzia che, ai fini della applicazione del regime sanzionatorio in oggetto, si terrà conto delle risultanze delle banche dati a disposizione del personale ispettivo.
Aggravanti per sfruttamento minori
La rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della sanzione dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (ad eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro) impone – chiarisce l’INL – un coordinamento con le ipotesi aggravanti in ipotesi di sfruttamento di minori.
Dette aggravanti, non innovate dal D.L. n. 19/2024, dispongono espressamente che, se vi è sfruttamento dei minori, la sanzione è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è accresciuta fino al sestuplo.
Una siffatta formulazione va oggi rapportata alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria.
Ecco perché le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad accrescere le due tipologie di sanzioni senza però cambiarne la natura alternativa.
Regime intertemporale delle sanzioni
Ricordiamo infine che in una successiva nota, la n. 1133 del 24 giugno scorso, ha offerto altri ulteriori chiarimenti in merito al regime intertemporale delle sanzioni in campo di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, fornendo indicazioni operative e – ad esempio – rimarcando che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a partire dalla entrata in vigore del citato D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo scorso.
Mentre, per le azioni cominciate e terminate prima di tale data prosegue ad applicarsi l’anteriore regime sanzionatorio di natura amministrativa”, in virtù della depenalizzazione ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Invece per ciò che attiene agli illeciti penali che hanno una struttura continuativa nel tempo, l’INL rimarca che le condotte cominciate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo meramente penale. Per ulteriori dettagli rimandiamo al testo della nota, in questa pagina.