La sanatoria del lavoro irregolare prevista dal recente Decreto Rilancio può essere effettuata dal datore di lavoro tramite la presentazione di apposita istanza e il pagamento di un una somma tramite modello F24. Occorre infatti versare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate ha istituito:
- il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – articolo 103, comma 1, Dl 34/2020”.
I datori di lavoro interessati, ai fini della compilazione del modello F24, devono indicare nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro. Mentre nella sezione “ERARIO ED ALTRO” nel campo:
- “tipo”, occorre indicare la lettera “R”;
- “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso;
- “codice”, il codice tributo “REDT”;
- “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2327 del 4 giugno 2020.
Sanatoria lavoro irregolare: novità dal Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio all’articolo 103 ha introdotto una sanatoria per quanto riguarda l’emersione del lavoro nero di cittadini italiani o dell’UE.
Possono accedervi:
- i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE;
- i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998.
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I limiti di reddito
L’ammissione alla sanatoria è condizionata dalla presenza di un determinato limite reddituale da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società. Nello specifico, il reddito imponibile o fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio non deve essere inferiore a 30.000 euro annui.
Differente è la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia.
In tal caso, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a:
- 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Sanatoria colf e badanti: i limiti economici
I limiti di reddito appena indicati, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.
Facciamo alcuni esempi:
- datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;
- datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;
- datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.