Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio ha introdotto fra le altre cose la nuova rottamazione ter 2019, specificando altresì espressamente che in caso di richiesta di DURC in presenza di una richiesta di adesione alla definizione agevolata questo deve essere rilasciato positivamente, se non vi sono altre scoperture.
In sede di conversione del Dl 119/2018 nella Legge 136/2018 è stato infatti inserito il punto f-bis al comma 10 dell’articolo 3, il quale recita testualmente:
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
[…] ((f-bis) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ))
L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 4844 del 28/12/2018 con il quale fornisce le istruzioni in merito al rilascio del DURC in presenza di richiesta di Rottamazione; fa inoltre il punto sulle definizioni agevolate che si sono susseguite nel tempo, ovvero la prima rottamazione, la rottamazione bis e la rottamazione ter.
Rottamazione Ter e rilascio del DURC
L’INPS spiega come procedere dal 19 dicembre 2018, ovvero dalla di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018.
In presenza di una richiesta di adesione ad una rottamazione che comprendano anche debiti verso l’INPS, le richieste di DURC, anche se arrivate prima di tale data ed ancora in corso di istruttoria, saranno definite sempre con l’attestazione della regolarità; a patto comunque che non vi siano ulteriori debiti in altre Gestioni o sezioni.
Per rendere più chiara l’applicazione del rilascio del DURC in presenza di adesione ad una rottamazione delle cartelle, l’Istituto riepiloga i termini previsti per il pagamento delle rate di definizione agevolata, in base ai diversi interventi legislativi sulla materia (prima rottamazione, rottamazione bis e rottamazione ter).
Prima rottamazione
La definizione agevolata introdotta con Dl 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; la cosiddetta prima rottamazione aveva ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016. Il pagamento delle somme oggetto della rottamazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate in base alle seguenti scadenze:
- per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.
Rottamazione bis
Introdotta dal Dl 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017; la rottamazione-bis aveva ad oggetto i seguenti carichi:
- carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:
- per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
- per l’anno 2019, nel mese di febbraio;
- carichi dal 2000 al 2016 non compresi nella prima rottamazione;
- carichi oggetto di precedenti piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, a patto che gli stessi fossero stati regolarizzati entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.
Il pagamento delle rate fissate al punto 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:
- per il 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
- per il 2019, nel mese di febbraio.
Rottamazione ter
La rottamazione delle cartelle 2019 prevista dal Decreto Fiscale 2019 Dl 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018; la c.d. rottamazione-ter riguarda i seguenti carichi:
- quelli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.
- i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018
Nel caso di rottamazione ter di cui al punto 1) il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; oppure in massimo diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:
- per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
- a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
Messaggio INPS numero 4844 del 28-12-2018
Alleghiamo il messaggio INPS per una completa lettura del documento di prassi.
INPS Messaggio 4844 del 28-12-2018 (86,2 KiB, 823 hits)
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