Le sanzioni che si applicano in materia di sicurezza sul lavoro sono inflitte nell’ipotesi in cui sia commessa una violazione delle regole riguardanti il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008). Ebbene, le sanzioni pecuniarie e le ammende relative a violazioni sulla sicurezza del lavoro, sono state fatte oggetto di rivalutazione del 15,9%.
E’ stata pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la Nota prot. n. 1159 del 9 novembre 2023 (ad integrazione della nota prot. n. 724 del 30/10/2023) che reca le nuove tabelle con gli importi aggiornati delle sanzioni in tema di Sicurezza sul Lavoro. Questi documenti di prassi derivano dal decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, avente ad oggetto proprio questi temi.
Di fatto si tratta di una rivalutazione quantificata sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già incrementati del 10% per effetto di una legge ad hoc del 2018. L’Ispettorato ha chiarito che tale aumento è in vigore per le violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023, giorno di pubblicazione del decreto 111.
Vediamo un po’ più da vicino questi argomenti, di indubbio interesse per aziende e datori di lavoro.
Rivalutazione sanzioni e ammende: cosa cambia nella sicurezza sul lavoro?
Il contesto di riferimento è composto dalle sanzioni e ammende di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 e di cui ad atti aventi forza di legge. Vero è che nel decreto si prevedeva l’entrata in vigore della rivalutazione dal 1 luglio 2023, ma l’ispettorato è poi intervenuto a spostare il termine al 6 ottobre con la citata nota n. 724 del 30 ottobre scorso.
La rivalutazione pari al 15,9% per ammende e sanzioni amministrative pecuniarie riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è quanto fissato da un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero il Decreto Direttoriale n. 111 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre scorso.
In particolare, l’aumento del 15,9% va quantificato sulle somme delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e, analogamente a quanto disposto nelle anteriori rivalutazioni, si applica soltanto alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per le violazioni commesse non più dopo il 1° luglio 2023, ma dal 6 ottobre. Vale infatti il principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi.
Perché aumentano gli importi delle sanzioni
La ragione dell’incremento delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie – per le violazioni in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro – di cui al Decreto Direttoriale n. 111 del 2023, è legata alla volontà di adeguare le sanzioni al costo della vita, indicizzandole all’aumento dei prezzi che si compie ogni quinquennio (adeguamento quinquennale all’inflazione).
Si tratta di un meccanismo pienamente conforme al d. lgs. n. 81 del 2008 – il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) che, infatti, all’art. 306, co. 4-bis dispone che, ogni cinque anni, le ammende correlate alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto stesso, ma anche da atti aventi forza di legge, siano fatte oggetto di indicizzazione al costo della vita.
Ecco perché il D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro ha fissato, dopo aver individuato un incremento del 15,9% nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo nel lasso di tempo 2019-2023, un aumento analogo per tutte le ammende e le sanzioni amministrative in oggetto.
A che cosa servono sanzioni ed ammende? Ulteriori chiarimenti
Dette sanzioni ed ammende sono espressamente mirate a disincentivare le violazioni delle norme in materia di salute, igiene e sicurezza, essendovi conseguenze punitive in caso di mancato rispetto delle regole. Ma esse servono anche a compensare i danni provocati dalle violazioni stesse, e a finanziare ulteriormente l’Erario.
Grazie a sanzioni ed ammende, il privato cittadino è così spinto ad evitare situazioni pericolose o comportamenti inopportuni sul piano della salute e sicurezza dei lavoratori. In sintesi, sanzioni e ammende rappresentano strumenti chiave per favorire il mantenimento dell’ordine sociale e la tutela dei diritti dei cittadini, lavoratori compresi.
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Sanzioni Sicurezza sul Lavoro: tabelle aggiornate con i nuovi importi
Come detto in premessa è stata pubblicata dall’INL la Nota prot. n. 1159 del 9 novembre 2023 (ad integrazione della nota prot. n. 724 del 30/10/2023) che reca le nuove tabelle con gli importi aggiornati delle sanzioni per la Sicurezza sul Lavoro.
Tra gli esempi di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e norme seguenti, vi è quanto previsto per la violazione dell’art. 18, co. 1, lett. g) del TUSL, relativo alla visita medica preventive e periodica. Si trova scritto che:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
Ebbene se la norma sanzionatoria nel Testo unico è l’art. 55, co. 5, lett. e) e 6-bis prevedeva una sanzione originaria data dall’ammenda da euro 2.000,00 a 4.000,00 euro, oggi la sanzione prevede un’ammenda da € 2.847,69 a € 5.695,36. E se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori le somme della sanzione sono raddoppiati, mentre se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria sono triplicati.
Invece, in riferimento alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, vale la regola per cui:
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Se la sanzione originaria prevedeva l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro, oggi la sanzione in vigore prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. E se la violazione si correla a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, invece se la violazione si correla a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Si precisa infine che l’attuale disciplina non comporta arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’15,9%. Perciò non si applica alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal computo.