La pausa pranzo è un istituto distinto e separato dai riposi per allattamento. Pertanto questi non possono in alcun modo coesistere se la prestazione lavorativa “effettiva” della dipendente è inferiore a 6 ore. Infatti, mentre i riposi giornalieri per allattamento assolvono alla funzione di conciliare la vita professionale con quella familiare, la pausa pranzo mira al recupero delle energie e all’eventuale consumazione del pasto.
Nel primo caso, quindi, si ha diritto al riposo a prescindere dalle ore lavorative prestate, nel caso della pausa pranzo, invece, l’intervallo è concesso solo se il lavoratore effettua più di 6 ore di lavoro al giorno. Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 2 del 16 aprile 2019, in risposta a un quesito avanzato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Riposi per allattamento e pausa pranzo: il quesito
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato interrogato in merito all’obbligo o meno per il datore di lavoro di riconoscere la pausa pranzo alla dipendente, e conseguentemente l’erogazione:
- del buono pasto, ovvero;
- del servizio mensa;
qualora la lavoratrice fruisce anche dei riposi giornalieri per allattamento.
Nel caso di specie, l’ISPRA ha chiesto se la lavoratrice che sta in azienda per 5 ore e 12 minuti, per via della fruizione dei riposi giornalieri per allattamento, abbia anche diritto alla pausa pranzo. In particolare, la domanda riguarda l’obbligo di procedere alla diminuzione dei 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero.
La quesito sorge in relazione al fatto che i riposi giornalieri per allattamento sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Altro quesito concerne la possibilità per il dipendente di poter rinunciare all’intervallo, ossia alla pausa pranzo, e quindi al buono pasto, con la conseguenza di non vedersi diminuire le ore considerate come lavoro effettivo.
A quanto ore di permessi per allattamento si ha diritto?
Per rispondere ai quesiti posti, il Ministero del Lavoro parte dal dettato normativo dell’istituto dei riposi per allattamento, disciplinato dall’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni. La disposizione legislative prevede che, durante il primo anno di vita del figlio, la lavoratrice mamma ha diritto a:
- a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore;
- a un’ora di riposo, se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
La ratio della norma, come evidenziato dal documento di prassi, è volto a favorire e conciliare la vita professionale con quella familiare. Ciò al fine di garantire le giuste tutele al neonato. La norma, in tal caso, si limita esclusivamente a stabilire che, laddove la lavoratrice supera le sei ore lavorative, la stessa può anche decidere di cumularli. Nulla viene detto invece in relazione alla collocazione temporale dei riposi.
Quando si ha diritto alla pausa pranzo?
Differente è l’istituto della pausa pranzo: l’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto all’intervallo, vale a dire alla pausa pranzo, quando l’orario lavorativo eccede le sei ore. Le modalità sono definite direttamente dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al dipendente. La concessione di tale periodo di riposo è volto al recupero delle energie psico-fisiche. Ma non solo, in quanto permette l’eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
In quest’ultima fattispecie, la ratio della norma è piuttosto differente rispetto ai riposi per allattamento. Infatti, la fruizione è legata all’organizzazione dell’orario di lavoro e all’attività lavorativa effettivamente prestata.
Compatibilità tra riposi per allattamento e pausa pranzo
In considerazione dei dettati normativi su enunciati, il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali ritiene non cumulabile la pausa pranzo, e quindi il buono pasto o il servizio mensa, con i riposi per allattamento in caso di presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti.
Di conseguenza, rispondendo al quesito posto, è escluso l’obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla diminuzione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice, come ipotizzato dall’ISPRA.
Interpello Ministero del Lavoro n. 2/2019
Alleghiamo infine il testo dell’Interpello al Ministero del lavoro. A questo link trovate invece l’archivio degli interpelli al Ministero del lavoro.
Interpello Ministero del Lavoro n. 2/2019 (560,6 KiB, 920 hits)
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