Con la circolare n. 40 del 21 ottobre la Direzione generale per l’Attività Ispettiva, in accordo con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione delle norme in materia di rilascio del DURC in presenza di crediti certificati, introdotte dal Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, meglio conosciuto come Spending Review 2012, emanato dal Governo Monti e successivamente normato dal D.M. 13 marzo 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dette norme prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di crediti certificati, in cui la P.A. debitrice attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
La presente circolare scioglie numerosi dubbi in merito e si prefigge l’obiettivo di superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Oggetto e ambito di applicazione
Gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti nei confronti delle imprese al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione: amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale.
I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”.
Modalità di rilascio del DURC
In presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.
Si tratta quindi di una deroga alla disciplina generale in quanto consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, ovviamente a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.
Questo particolare DURC è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (Leggi anche: DURC: presupposti e modalità di rilascio, precisazioni del Ministero), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica.
L’attestazione da parte dell’impresa di vantare dei crediti certificati, dovrà avvenire quindi online con apposite procedure che sono descritte nella circolare, ma che comunque al momento non sono ancora disponibili. Nel frattempo la procedura di richiesta dei suddetti certificati dovrà avvenire necessariamente via PEC sia fra Impresa e P.A. e sia fra P.A. e P.A.
DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”
Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:
- dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;
- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;
- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Modalità di utilizzo del DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”
Il DURC in questione “può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge”
Vi lasciamo alla lettura della Circolare completa che linkiamo di seguito per approfondire questo interessante strumento.
Fonte: www.lavoro.gov.it
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