L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha recentemente pubblicato la circolare n. 2/2023, grazie alla quale dà i primi orientamenti sulla riforma del lavoro sportivo di cui al d. lgs. n. 36 del 2021, in vigore dal primo luglio 2023.
Nella circolare alcuni utili chiarimenti in tema di tipologie contrattuali applicabili – come pure in tema di inquadramento previdenziale e assicurativo – e una specifica attenzione al lavoro sportivo nel dilettantismo, in cui sono evidenziati i requisiti per cui sussiste la presunzione di un rapporto di lavoro autonomo di tipo co.co.co. Ma in realtà i punti interessanti del documento sono molti di più.
Vediamo allora più da vicino i chiarimenti INL su inquadramento contrattuale e previdenziale nel lavoro sportivo.
Riforma lavoro sportivo 2023: chi è il lavoratore sportivo e chi non lo è
Nella circolare citata l’INL rimarca che l’art. 25 del d. lgs. n. 36/2021 dà la seguente definizione di lavoratore sportivo:
l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Il legislatore dispone che l’attività di lavoro sportivo può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato, sia di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.).
Secondo la riforma del lavoro sportivo, invece, non sono lavoratori sportivi i soggetti che compiono prestazioni nel quadro di una professione, la cui abilitazione è emessa all’esterno rispetto alla sfera dell’ordinamento sportivo, e per il cui svolgimento devono essere iscritti in albi o elenchi ad hoc, conservati dai rispettivi ordini professionali.
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Contratti di lavoro sportivo nel professionismo
Nel citato d. lgs. n. 36/2023 si precisa inoltre che:
l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.
Ebbene, la riforma del lavoro sportivo – rimarca la circolare INL – ha indicato che, per i settori professionistici, la prestazione di lavoro deve essere considerata in via presuntiva oggetto di un contratto di lavoro dipendente. Deve trattarsi però di attività principale o prevalente, e continuativa.
Condizioni per il lavoro autonomo
Ma è una presunzione relativa, dato che – come rimarca la circolare INL – si prevede espressamente che il lavoro sportivo sia oggetto piuttosto di un contratto di lavoro autonomo nel caso in cui ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di
preparazione o allenamento; - la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non oltrepassi le 8 ore settimanali oppure i 5 giorni ogni mese, oppure i 30 giorni ogni anno.
Sono comunque condizioni che vanno controllate una ad una e caso per caso, allo scopo di verificarne la sussistenza.
Assunzione
Come indicato dalla circolare dell’INL, il rapporto di lavoro sportivo professionistico si costituisce con assunzione diretta e con la firma di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni dell’atleta.
Inoltre il contratto deve essere depositato, da parte della società, entro 7 giorni dalla sottoscrizione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l’approvazione. Quest’ultima è condizione obbligatoria per l’efficacia del contratto e dunque per l’avvio della prestazione di lavoro sportivo.
Esclusioni e limitazioni
Per quanto riguarda il lavoro sportivo di ambito dipendente, in considerazione della specialità del rapporto in gioco, non valgono le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati. In particolare, nella circolare INL si citano le deroghe alle norme in tema di: utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo; accertamenti sanitari; tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e procedure di mobilità.
Nell’ambito del lavoro sportivo, inoltre, il contratto di lavoro subordinato può includere l’apposizione di un termine finale non maggiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Possibile anche:
- la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, a patto che vi consenta l’altra parte – ovvero il lavoratore – e siano rispettate le modalità indicate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Contratti di lavoro sportivo nel dilettantismo
Nel testo del d.Lgs. n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo, ampio spazio anche alla disciplina del cd. dilettantismo. Nel decreto infatti si trova scritto che:
l’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società… che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
A differenza del lavoro sportivo professionistico, nel settore dilettantistico l’attività dell’atleta si presume oggetto di un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Ciò però a patto che – specifica la circolare INL – nei confronti dello stesso committente, si abbiano i seguenti requisiti:
- la durata delle prestazioni di cui al contratto di lavoro, pur avendo continuatività, non deve oltrepassare le 24 ore alla settimana, escluso il tempo riferito alla partecipazione a gare sportive. In ipotesi di superamento di detto impegno orario, rimane comunque in capo alle parti l’onere di provare la mancanza degli indici relativi alla natura dipendente del rapporto;
- le prestazioni di cui contratto di lavoro sportivo devono essere coordinate sul piano tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Quali comunicazioni obbligatorie
La circolare INL del 25 ottobre indica anche che il d.Lgs. n. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata ecc.) uno specifico obbligo, ovvero quello di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche dati per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Detta comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego, che resta alternativa.
Il dovere di rendere noti i dati obbligatori alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va osservato entro il trentesimo giorno del mese posteriore all’inizio del rapporto di lavoro.
Salve possibili ulteriori proroghe, l’Ispettorato coglie l’occasione per ricordare altresì che gli adempimenti e i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, dovuti per le co.co.co. sopra citate, per il periodo di paga da luglio a settembre 2023, potranno essere compiuti, senza sanzioni, entro il 31 ottobre 2023.
Trattamento pensionistico e tributario
Nella riforma del lavoro sportivo, precisa la circolare INL, è previsto che:
- i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS
(rinominato “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”); - e, ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, attivi nei
settori professionistici.
Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o che compiono prestazioni autonome, hanno comunque diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Allo scopo sono iscritti alla Gestione separata INPS.
Concludendo, per ulteriori approfondimenti anche in tema di regole applicabili alle prestazioni sportive dei volontari, come pure sulla disciplina dell’apprendistato nel lavoro sportivo e sulle misure di sicurezza sul lavoro nel settore, rinviamo al testo completo della circolare, disponibile in questa pagina.