Arrivano le prime sentenze sui licenziamenti che, applicano le nuove norme stabilite dalla riforma del mercato del lavoro D.lgs. nr. 92/2012. Il Tribunale di Milano, con ordinanza dello scorso 25 ottobre, da una prima interpretazione restrittiva delle norme contenute nella riforma Fornero, sul rito sommario da applicare alle controversie sui licenziamenti.
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Per il Tribunale di Milano, il rito sommario previsto dal d.lgs. nr 92/2012 (art. 1, commi 47 e 48) non riguarda le controversie nelle quali la decisione sul provvedimento di licenziamento presuppone una diversa qualificazione circa la titolarità del rapporto, da accertare con un’attività istruttoria, sia preliminare che incidentale.
Il caso riguardava l’accertamento del diritto del lavoratore ricorrente alla reintegra presso un datore diverso da quello da cui lo stesso veniva formalmente assunto.
E ciò perchè questa controversia non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1 comma 47 e 48 della riforma, presupponendo tali norme, “l’identità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio con quello per cui si chiede la tutela reintegratoria ex art. 18 Statuto dei Lavoratori.”
In pratica, nel caso di specie, la decisione sulla domanda riguardante il licenziamento presupponeva che venisse decisa, sia pure solo incidentalmente, quella sulla titolarità effettiva del rapporto di lavoro sottostante.
Pertanto, secondo questa pronuncia, restano esclusi dal nuovo rito sommario tutte quelle cause in cui si chiede una diversa qualifica del rapporto di lavoro; quelle cause incui le domande, anche se preliminari o accidentali, mirano all’accertamento della costituzione di diversi ulteriori rapporti di lavoro con soggetti terzi rispetto al formale datore di lavoro.
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