Il Ministero del lavoro, con nota n. 18273 del 12 ottobre 2012 fornisce alcuni chiarimenti circa l’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.
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I chiarimenti del Ministero riguardano in particolare, l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro, “entro i cinque giorni successivi”.
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Il comma 41 dell’art 1 della riforma del lavoro, d.lgs. nr. 92/2012, prevede che “il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, (come sostituito dal comma 40 del presente articolo), produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.
In merito alla cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, il comma 16 e ss dell’art. 4 della riforma prevede che “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
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Bisogna dunque capire quale sia il momento a partire dal quale, scaturisce l’obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego-
- In caso di licenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966 i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l’art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti;
- in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l’impiego, deve effettuarne un’altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.
Inoltre la nota chiarisce che anche il termine di 30 gg, previsto dall’art. 4 comma 22 del d.lgs. nr. 92/2012 entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito a convalidare le dimissioni, decorre dalla cessazione giuridica del rapporto, fermo restando la possibilità di trasmissione dell’invito anche in data antecedente.