Dal 18 luglio, giorno di entrata in vigore della Riforma Fornero del mercato del lavoro, è diventata obbligatoria la procedura di convaida per rendere effettive le dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice e la risoluzione consensuale tra le parti.
Nella precedente normativa, così come previsto dal comma 4, dell’articolo 55, del d. lgs. 151 del 26 marzo 2001 ovvero il Testo Unico sulla maternità, gli unici casi in cui era prevista la convalida riguardavano:
“La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.”
Dal 18 luglio 2012, dopo l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro
Il Testo Unico viene integrato con la Risoluzione Consensuale, ovvero sia le dimissioni che la risoluzione consensuale della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, della lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino e della lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere necessariamente convalidate presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere convalidate:
- tramite apposizione della firma del lavoratore o della lavoratrice sulla ricevuta del modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego, cioè direttamente sul modello di Comunicazione Obbligatoria Online stampato in seguito ad invio;
- tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio.
Il datore di lavoro che riceve le dimissioni provvede alla comunicazione telematica di cessazione al centro impiego, entro 30 giorni invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta comunicazione. Il lavoratore ha 7 giorni di tempo per rispondere all’invito e sottoscrivere la comunicazione. Durante tale periodo ha due alternative: non fare nulla e per silenzio assenso le dimissioni saranno valide oppure contestarle offrendo le proprie prestazioni, quindi chiedendo di tornare a lavoro.
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