Lavoro Accessorio
si vorrebbe introdurre delle correzioni all’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalle legge n.33/2009 e n. 191/2009, finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto; sul regime orario dei buoni (voucher); sull’introduzione di modalità snelle di comunicazione amministrativa dell’inizio dell’attività lavorativa.
Partite Iva
Per contrastare l’abuso del ricorso a collaborazioni professionali con titolarità di partita IVA, sono proposte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria, il carattere coordinato e continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività imprenditoriale), e comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso il committente.
Così facendo, si precisa nel documento del ministero, data la vigente normativa sanzionatoria delle collaborazioni coordinate e continuative prive di un progetto specifico, l’eventuale accertamento giudiziale del carattere coordinato e continuativo della collaborazione comporta, pressoché automaticamente, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto.
Rimangono comunque escluse da tali presunzioni, così come lo sono dalla disciplina del progetto, le collaborazioni professionali realizzate con professionisti iscritti ad albi, per attività riconducibili almeno in misura prevalente all’attività professionale contemplata dall’albo in discorso.
E’ infine allo studio una revisione e razionalizzazione dei requisiti e modalità per l’apertura di una Partita Iva.
Associazione in partecipazione con rapporto di lavoro
Si vuole eliminare il fenomeno delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, il cui abuso è perseguito, anzitutto, tramite la limitazione del numero massimo degli associati di lavoro (o di capitale e lavoro), tale da lasciare operante l’istituto soltanto nelle piccole attività (ove operano sino a cinque soggetti, compreso l’associante), e fatte salve le associazioni costituite in ambito familiare, nonché, eventualmente, quelle aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di elevato contenuto professionale.
E’ proposta una norma che recepisce l’indicazione giurisprudenziale in merito all’effettività della partecipazione agli utili ed alla consegna del rendiconto come connotati qualificanti dell’istituto. In mancanza di tale effettività, il rapporto si presume di natura subordinata, fatta salva la prova contraria. E’ previsto, infine, un incremento dell’aliquota contributiva per la Gestione separata INPS, nella stessa misura delle collaborazioni a progetto.
Articolo 18
Sembra che si sia trovata la quadra anche sul fatidico art 18 Statuto dei Lavoratori; sia con le parti sociali che, con i partiti politici, a seguito dell’incontro tra monti e i leader politici avvenuto nella nottata scorsa.
Continua a rimanere grande riserbo in merito ma, qualcosa è trapelato: si parla di mantenerlo in vigore per i casi di discriminazione, giusta causa e al giustificato motivo soggettivo. Diversamente sarebbe per il caso di giustificato motivo oggettivo (i cosiddetti motivi economici). In questo caso, toccherebbe al giudice decidere tra il reintegro e l’equo indennizzo.
Aspettiamo dunque l’incontro, probabilmente decisivo di martedi prossimo.
Lasciatemi auna piccola riflessione: se una buona riforma del lavoro deve avere come corrispettivo una modifica all’art 18, beh, ben venga tutto questo.
Sappiamo tutti cosa significhi per la nostra storia e cultura l’art 18 statuto dei lavoratori ma, diciamoci la verità, molto spesso questo articolo è stato portato come bandiera per “agitare gli animi” e impedire qualsiasi tipo di intervento sul mondo del lavoro.
Ad essere onesti, non credo che la causa e il rimedio della precarietà che ci affligge sia l’art 18 che, a guardar bene, riguarda solo la media e grande impresa. La questione non tange tutto la base lavorativa del nostro paese fatta di piccole realtà aziendali.
La precarietà è stata creata da tutte queste tipologie contrattuali o meglio, dal loro utilizzo abnorme e scellerato, da una riforma parziale e totalmente avulsa dallo spirito della legge Biagi.
Perciò, se il prezzo del cambiamento è questo, io sono favorevole. A condizione però che la riforma sia completa (riferendomi anche agli ammortizzatori sociali) e che, i nostri politici, nell’iter di approvazione, non la snaturino preoccupati come sono, solo di acquisire voti e poco inclini al benessere del paese.