Si propone di eliminare l’onere di impugnazione stragiudiziale del contratto a termine entro 60 giorni dalla cessazione dello stesso, riducendo, contemporaneamente, dagli attuali 330 giorni a 270 (9 mesi) il termine entro il quale il lavoratore deve proporre, a pena di decadenza, l’azione in giudizio.
Apprendistato
L’apprendistato mira a diventare il metodo principale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Nella bozza vengono proposti alcune modifiche sulle norme rivolte a:
- “condizionare la facoltà di assumere tramite apprendisti al fatto che il datore di lavoro possa dar conto di una certa percentuale di conferme in servizio nel passato recente;
- a prevedere una durata minima dell’apprendistato (fermo restando la possibilità dell’apprendistato a termine nelle attività svolte in cicli stagionali);
- a eliminare l’ambigua figura del “referente” aziendale e prevedere la presenza obbligatoria del tutore;
- a chiarire che anche durante l’eventuale periodo di preavviso al termine del periodo di formazione continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato;
- a chiarire che sin quando non sarà operativo il libretto formativo la registrazione della formazione è sostituita da apposita dichiarazione del datore di lavoro”.
Contratto part-time
La proposta è di istituire “un obbligo di comunicazione amministrativa, contestuale al preavviso da dare al lavoratore, di ogni variazione di orario attuata in applicazione di clausole elastiche o flessibili nell’ambito del part-time verticale o misto (che è la forma di part-time che maggiormente si presta ad abusi).
Collaborazione a progetto
Si mira a disincentivare l’utilizzo di questa tipologia contrattuale, sia attraverso disincentivi normativi che contributivi attraverso:
- “una definizione più stringente del “progetto”, che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente;
- l’abolizione del fuorviante (ed inutilizzato) concetto di “programma”;
- l’introduzione di una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti;
- l’eliminazione della facoltà di introdurre nel contratto clausole individuali (presenti pressoché in tutti i contratti a progetto) che consentono il recesso del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al completamento del progetto, anche in mancanza di una giusta causa, fermo l’obbligo del committente di dare un preavviso al collaboratore.
E’ proposta, una norma interpretativa sul regime sanzionatorio, che chiarisce, che l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ed anche al fine di evitare che la questione continui ad essere riproposta ai giudici, contiene una presunzione assoluta di subordinazione.
Sul versante contributivo, è introdotto un incremento dell’aliquota contributiva prevista a favore della Gestione separata INPS, così da proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente”.
Contratto intermittente o a chiamata
“Al fine di contenere il rischio che lo strumento del contratto “a chiamata”, possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro, si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa, con modalità snelle (compreso il messaggio telefonico), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.