L’INPS ha rilasciato il messaggio 2937 del 20 luglio 2018 con il quale fornisce le istruzioni sul riesame delle domande di ReI 2018. Queste prime istruzioni sulla gestione dei riesami delle domande di Reddito di Inclusione, servono a chiarire in primis la suddivisione delle competenze fra l’Istituto e i Comuni.
Successivamente l’Istituto previdenziale passa ad esaminare le diverse situazioni possibili, fra cui il riesame su istanza di parte e quello di ufficio e infine i riesami in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni. Ma andiamo con ordine e vediamo la suddivisione delle competenze fra i due Enti coinvolti nelle istruttorie delle pratiche.
Riesame delle domande di ReI, suddivisione delle competenze fra INPS e Comuni
Per accedere al reddito di inclusione, il nucleo familiare del richiedente deve presentare congiuntamente determinati requisiti:
- la residenza,
- il soggiorno o cittadinanza,
- la composizione del nucleo familiare (solo per le domande presentate entro il 31 maggio 2018),
- nonché ulteriori requisiti concernenti l’ISEE del nucleo familiare;
- incompatibilità.
Relativamente alla residenza e alla cittadinanza la verifica dei requisiti (e quindi anche le domande di riesame) è di competenza del Comune; a questo Ente vanno quindi presentate anche le richieste di riesame delle domande di ReI.
Per quanto concerne invece i requisiti familiari, per le domande presentate prima del 31 maggio, spetta al Comune la verifica del requisito familiare dello stato di gravidanza mediante riscontro della documentazione medica e della presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore.
Per i restanti requisiti familiari, nonchè e per quelli relativi alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all’incompatibilità, la competenza della verifica, anche in sede di riesame, è in capo all’INPS.
Riesame delle domande di ReI, istanza di parte
L’INPS spiega che il richiedente del Reddito di Inclusione può presentare una domanda di riesame se la stessa è già stata definita negativamente. Se il riesame viene presentato prima della definizione è da considerare come sollecito.
La richiesta di riesame delle domande di reddito di inclusione possono essere presentate presso la Struttura INPS che ha emanato il
provvedimento, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
La domanda di riesame ReI può essere presentata dal richiedente:
- in forma cartacea, direttamente allo sportello;
- tramite PEC;
- per posta ordinaria.
Se il riesame interessa i requisiti di competenza del Comune, l’INPS girerà a questi la pratica.
Riesame d’ufficio delle domande di ReI
Il riesame d’ufficio delle domande di Reddito di Inclusione infine può avvenire:
- se in fase di seconda verifica della pratica da parte del Comune o dell’INPS emerge una difformità con l’esito di prima istanza, l’INPS procede alla riforma, in autotutela, ovvero al riesame d’ufficio della pratica.
- Il riesame d’ufficio è previsto anche nel caso di mero errore materiale da parte del Comune, cioè quando Comune o INPS inseriscono un esito non conforme alle risultanze documentali.
Riesame ReI in caso di revoca, decadenza e irrogazione di sanzioni
Infine l’INPS passa a illustrare i casi di riesame ReI in caso di revoca decadenza o sanzioni in una fase successiva alla presentazione della domanda.
Anche in questi casi, a seconda della competenza amministrativa per la verifica del requisito spetterà anche la competenza sul riesame al
Comune o all’INPS, come descritto sopra.