Con la Circolare numero 79 del 2 maggio 2017 l’INPS comunica importanti chiarimenti in merito al rientro anticipato dalla malattia del lavoratore dipendente.
In caso di rientro a lavoro anticipato dalla malattia, per una guarigione che avviene cioè prima della prognosi rilasciata dal medico nel certificato medico di malattia INPS, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato stesso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
Sullo stesso argomento l’INPS si era già espresso con messaggio INPS n. 6973 del 12 settembre 2014 rivolto al solo personale INPS, ma estensibile a tutti i lavoratori dipendenti.
Ecco i dettagli.
Rientro anticipato dalla malattia: perchè serve la rettifica
La rettifica del certificato medico per rientro anticipato dalla malattia ha ovviamente 2 scopi fondamentali.
Il primo di ragione tecnica, cioè per la mera gestione pratica della malattia. Il lavoratore rientrato anticipatamente al lavoro potrebbe essere sottoposto a visita fiscale INPS durante le fasce orarie di reperibilità e risultare assente con tutte le conseguenze del caso. Inoltre al lavoratore potrebbe essere riconosciuta l’indennità di malattia anche mentre lavora.
Il secondo riguarda la salute del lavoratore e dei suoi colleghi, serve ad evitare che per questioni di produzione il lavoratore rientri prima a lavoro ancora non completamente guarito mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri lavoratori.
In caso di prolungamento della malattia il lavoratore, come normalmente avviene di prassi, provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, con i quali avviene il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.
Allo stesso modo, in caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico INPS in corso; questo al fine di documentare correttamente l’assenza dal lavoro per malattia.
Tuttavia l’INPS comunica che a tutt’oggi questo non avviene nella generalità dei casi. Per cui con questa circolare si forniscono alcune indicazioni sugli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro e sugli specifici provvedimenti sanzionatori.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro in caso di rientro anticipato dalla malattia
La rettifica della data di fine malattia, a fronte di una guarigione anticipata, è un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore:
- nei confronti del datore di lavoro, perchè sancisce la ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
- nei confronti dell’Inps, in quanto mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale; il certificato, quindi, ha valore di domanda di prestazione.
Il datore di lavoro pertanto non può consentire il rientro a lavoro del lavoratore, sapendo che lo stesso è ancora in malattia, ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
Nei confronti dell’Inps, il lavoratore è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza in quanto con la presentazione del certificato di malattia ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale.
Sanzioni
L’INPS afferma che succede spesso che, a seguito di visita fiscale, disposta d’ufficio, l’Istituto viene a conoscenza che un lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine malattia contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte di un datore di lavoro consenziente.
Questo comportamento crea evidenti difficoltà all’Inps, in quanto ci sono disallinemanti fra i dati in possesso dell’INPS e quelli reali, con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).
Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, inoltre vi è il rischio di erogazione di prestazioni non dovute.
Per i suddetti motivi l’INPS conclude che, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, per la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normale.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi.
Circolare INPS numero 79 del 02-05-2017
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