L’Inps, con messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014 fornisce un importante chiarimento circa il rientro al lavoro anticipato dalla malattia. In particolare afferma che il lavoratore in malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Il messaggio ricorda che, secondo TU sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici debba essere attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.
Rientro al lavoro anticipato dalla malattia
I medici, sono tenuti ad effettuare le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
I certificati possono essere annullati (entro il giorno successivo all’emissione) o rettificati nel caso in cui si riscontri nel paziente un decorso più favorevole della malattia con successiva riduzione della prognosi.
Il datore di lavoro, ricorda il messaggio, è tenuto, secondo l’art. 2087 del c.c., ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Tuttavia, al datore non è dato conoscere la diagnosi della malattia di un lavoratore ma, solo di disporre dell’attestato di malattia e, dell’attestato relativo ai giorni di assenza accordati dal medico.
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Rientro al lavoro anticipato dalla malattia, precisazioni INPS
Pertanto, precisa l’INPS, “non potendo conoscere né la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente – che desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto la prognosi formulata nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita”.
Ciò, comporterebbe in capo al datore di lavoro l’impossibilità di ottemperare agli obblighi impostigli dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Proprio per questo motivo, conclude il messaggio INPS, “ogni dipendente assente per malattia che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.