Le aziende del settore edile potranno godere della riduzione contributiva edilizia anche per il 2018. La conferma è arrivata per mezzo del Decreto Direttoriale del MEF 4 ottobre 2018, che ribadisce l’applicazione dello sgravio contributivo pari all’11,50% anche per quest’anno. L’agevolazione può essere fruita dagli operai a tempo pieno del settore edile. Ai fini dell’accesso occorre compilare il modulo “Rid-Edil”, le cui modalità d’invio saranno a breve specificate da un’apposita circolare dell’INPS.
Vediamo quindi nel dettaglio chi può accedere alla riduzione contributiva edilizia 2018, e quali sono le condizioni che i datori di lavoro del settore edile devono rispettare per poter abbattere il costo del lavoro.
Riduzione contributiva edili: la normativa
La riduzione contributiva nel settore edile trova fondamenta nell’art. 29 del Decreto Legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
L’agevolazione, in origine pari al 9,50%, è stata più volte prorogata e a partire dal 1997 è stata quindi elevata alla misura dell’11,50%.
Sconto edili INPS 2018: cos’è
Il beneficio si applica limitatamente al settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Sgravio edili INPS 2018: a chi si applica
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati dai seguenti codici:
- codici statistici contributivi (settore industria): 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
- CSC (settore artigianato): 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305;
- codici Ateco 2007: da 412000 a 439909.
Riduzione contributiva edilizia 2018: condizioni d’accesso
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili. Restano fermi gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e CCNL nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- non devono inoltre aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
- devono rispettare quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile.