Entro il 28 febbraio i lavoratori autonomi artigiani e commercianti devono inviare all’Inps la richiesta telematica per aderire al regime contributivo agevolato riservato ai contribuenti in regime forfettario. Il regime contributivo agevolato si sostanzia uno sconto del 35% sui contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti sia entro il minimale reddituale che oltre il minimale.
Ecco chi deve presentare la domanda all’Inps entro il 28 febbraio e chi invece non deve rispettare la scadenza perchè ha già presentato la domanda negli anni precedenti.
Riduzione contributi INPS regime forfettario: a chi spetta e come funziona
Artigiani e commercianti forfettari, possono beneficiare di uno sconto contributivo sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale sia su quella dovuta oltre il minimale. La riduzione è del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.
I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato, comma 77 Legge 190/2014, sono coloro che:
- sono in regime forfettario ex lege 190/2014, e
- rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare. Si veda a tal fine la circolare Inps, n° 29/2015.
Ai fini dell’accredito contributivo, si applica l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ciò comporta che il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.
Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.
- Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare.
- Mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Come chiedere la riduzione dei contributi INPS entro il 28 febbraio
Con la circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19 l’INPS indica gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Nella stessa circolare l’Istituto previdenziale ha ribadito i termini di presentazione dell’istanza per beneficiare dello sconto contributivo forfettari in parola.
L’istanza da inviare esclusivamente in modalità telematica deve essere presentata tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.
Nello specifico:
- il regime si applicherà nel 2023 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2022 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
- i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.
Chi può usufruire della riduzione contributiva anche senza fare domanda
Attenzione, chi avvia una nuova attività nel 2023, per la quale intende aderire al regime agevolato, deve comunicare l’adesione con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Inps. In modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. Comunicando l’adesione, l’Inps predisporrà gli F24 per la contribuzione fissa, con gli importi come da adesione allo sconto contributivo.
In base a quanto detto sopra, chi ha già beneficiato dello sconto per lo scorso anno o in continuità con gli anni precedenti, non dovrà presentare una nuova domanda di adesione.
Vale la prima istanza, fermo restando il rispetto dei requisiti per accedere al regime agevolato.
Riduzione contributi Inps forfettari: effettivo accreditamento contributivo
Individuata l’agevolazione e precisato che la stessa opera sia sulla contribuzione dovuta sul minimale reddituale che sulla parte eccedente, nel caso in cui i contributi complessivi versati siano inferiori all’importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In termini pratici, per far sì che il contribuente si veda riconosciuti 12 mesi di contribuzione, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore rispetto al dovuto, l’Inps procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65% (100% – agevolazione 35%).
Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà di conseguenza con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Contribuzione annuale in misura fissa dovuta in 4 rate in base alle scadenze ordinarie quali: 16 maggio, 20 agosto,16 novembre e 16 febbraio (dell’anno successivo).
I contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente il minimale sono invece versati alla scadenza previste per le imposte sui redditi, quindi:
- in prima battuta saldo e primo acconto al 30 giugno,
- secondo acconto al 30 novembre.
Rinuncia alla riduzione contributiva entro il 28 febbraio
Precise indicazioni operative sono previste anche per la rinuncia al regime contributivo agevolato.
L’uscita dal regime agevolato, si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- scelta volontaria del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate con evidenza che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato. Oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Con il messaggio, n° 15/2019, l’INPS individua il termine entro il quale comunicare la rinuncia al regime contributivo agevolato (per obbligo o per scelta); ossia il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, con effetto dal 1° gennaio.
Pertanto, per l’anno 2020, la volontà di rinuncia deve essere comunicata entro il 28 febbraio con effetti dal 1° gennaio 2020. Le modalità di comunicazione sono quelle telematiche già descritte sopra per l’adesione al regime contributivo agevolato.
Le comunicazioni di revoca che saranno inoltrate all’INPS oltre le data citata, determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario, con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. Così ad esempio, la revoca comunicata in data 10 marzo 2020 avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2021.
Laddove l’uscita dal regime agevolato avvenga in seguito a comunicazione dell’Agenzia delle entrate con la quale l’Inps viene portata a conoscenza della mancanza dei requisiti per accedere al forfettario o che non ha mai aderito al regime di favore, il regime ordinario avrà operatività retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata attribuita al forfait.
Si ponga attenzione al fatto che laddove il contribuente manifesti la volontà di rientrare nel regime contributivo ordinario rinunciando dunque al regime agevolato, pur avendone i requisiti, non potrà più ritornarvi.