Il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 in attuazione del Jobs Act ha apportato delle importanti modifiche alla disciplina dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro, previdenza e assicurativi contro i provvedimenti di accertamento elevati dagli organi di vigilanza.
La disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzione e gli atti di accertamento emessi in materia di lavoro, previdenza e assicurativa è stata sottoposta a modifica dall’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 in attuazione del Jobs Act che ha sostituito gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
Le modifiche hanno effettivamente acquisito efficacia da quando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha preso pieno operatività, quindi dal 1° gennaio 2017. Ricordiamo in tal senso che dal 2017 l’INL è l’agenzia unica per le ispezioni del lavoro. L’INL quindi ha assunto in sé tutte le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, previdenza sociale e assicurativa. Mentre fino a tale data le varie funzioni ispettive erano esercitate dagli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail.
Lo scopo della riforma era quello di riunificare gli organi di vigilanza in modo da avere degli ispettori in grado di controllare tutto. Tuttavia ogni Ente continua e continuerà a fare i propri accertamenti:
- l’Inps in materia contributiva;
- l’Inail in materia assicurativa;
- gli ex ispettori del lavoro in materia lavoristica.
Questo ha portato quindi ad una moltiplicazione delle ispezioni e dei conseguenti verbali di accertamento. Contro questi verbali si potrà ricorrere in sede amministrativa seguendo varie strade.
Nuovi ricorsi amministrativi in materia di lavoro, previdenza e assicurativa
I ricorsi amministrativi di lavoro devono essere presentati in linea generale entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento. L’amministrazione che riceverà il ricorso dovrà decidere entro i successivi 60 giorni (vale il criterio del silenzio rigetto).
I Nuovi ricorsi amministrativi di lavoro, previdenza e infortunistica seguono due percorsi separati:
- per gli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria esterni al Ministero del Lavoro (Guardia di Finanza e Polizia di Stato) è possibile adire il direttore della sede territoriale dell’Ispettorato;
- per gli atti di accertamento adottati dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro il ricorso andrà indirizzato al Comitato per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriale dell’INL.
Come detto sopra il ricorso si deve presentare nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto. La decisione sul ricorso deve pervenire entro 60 giorni dal ricevimento. E’ importante sapere che superato il termine dei 60 giorni senza decisione il ricorso si intende respinto.
Il ricorso può essere inviato al Comitato per il tramite dell’Ente che ha adottato l’atto da impugnare:
- tramite PEC;
- raccomandata A/R
- consegnato a mano presso l’ufficio competente.
Ricorso contro verbale ispettivo INPS e/o INAIL
Da quando gli ispettori INPS INAIL e Min. Lavoro sono stati riuniti sotto l’INL capita che vi siano verbali contenenti infrazioni sia in materia di lavoro che in materia previdenziale e assicurativa. In questi casi il ricorso va presentato come indicato sopra, ovvero verso il Comitato per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriale dell’INL.
Ma potrebbe capitare che nei verbali ispettivi invece siano riscontrate altre omissioni che riguardino esclusivamente la materia previdenziale o assicurativa.
In questi casi i ricorsi andranno presentati non all’INL, ma rispettivamente all’INPS e all’INAIL seguendo la vecchia normativa.