Sicuramente la notizia sarà gradita a chi auspica una sempre maggiore sburocratizzazione dei servizi pubblici e delle relazioni tra cittadino e mondo delle istituzioni. Con un messaggio ad hoc dell’istituto di previdenza, il n. 2498 del 4 luglio scorso, in tema di pensione professionisti vi è infatti l’ufficializzazione dell’arrivo della ricongiunzione veloce tra contributi Inps e Casse previdenziali / Enti previdenziali dei professionisti.
In sostanza, l’istituto ha reso nota l’operatività dello scambio via web di comunicazioni legate all’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi. Ecco allora una nuova procedura telematica che semplifica i meccanismi, grazie ad una convenzione specifica, di cui troviamo vari dettagli nel citato e fresco messaggio Inps. Vediamo più da vicino queste ultime novità in campo previdenziale.
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Cos’è la ricongiunzione contributiva: un breve cenno
In generale, la ricongiunzione contributiva consiste in quell’istituto che consente, a chi ha posizioni assicurative aperte in distinte gestioni previdenziali, di unificare – per il tramite del trasferimento – tutti i periodi in una sola gestione per il conseguimento della pensione. In altre parole, detto servizio permette di spostare in una sola gestione le contribuzioni esistenti in almeno due differenti gestioni previdenziali per ottenere una pensione unica. Il vantaggio è chiaramente evidente.
Il lavoratore può così domandare e conseguire la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione nella quale risulta iscritto, sia per perfezionare anteriormente i requisiti per la pensione sia per accrescere l’ammontare della pensione che riceverà.
In particolare il testo di riferimento è la legge n. 45 del 1990, che infatti:
- dispone la facoltà di ricongiunzione;
- dettaglia le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
Se è vero che la ricongiunzione dei contributi è dunque operativa da diversi decenni, è altrettanto vero che gli ultimi chiarimenti giunti dall’Inps non possono che agevolare un’operazione di trasferimento dati di per sé non semplicissima.
Per completezza ricordiamo altresì che un diverso testo, quello della legge n. 29 del 1979, dispone invece in merito alla ricongiunzione dei contributi nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), gestito dall’istituto di previdenza.
Come funziona la comunicazione di ricongiunzione dei contributi per i professionisti tra Inps e Casse professionali
Al fine di avere un trasferimento dati più rapido tra distinti enti previdenziali e dunque agevolare il più possibile l’esercizio del diritto alla ricongiunzione contributiva, la novità di cui al messaggio Inps. n. 2498 del 4 luglio è il sopra accennato scambio telematico delle relative comunicazioni tra l’Istituto Nazionale di Previdenza, le Casse e gli Enti previdenziali privati. Questi hanno infatti firmato un accordo ad hoc, vale a dire la convenzione quadro adottata con la delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 56 del 19 aprile scorso.
Come spiega il messaggio Inps del 4 luglio scorso, la ricongiunzione dei contributi con scambio online delle comunicazioni attiene in particolare ai lavoratori titolari di contribuzione in una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- CTPS;
- CPDEL;
- CPUG;
- CPS;
- CPI;
- FPLD;
- ART;
- COM;
- CD/CM.
Lo stesso messaggio dell’istituto di previdenza tiene a precisare che per le altre casistiche rimane operativo l’invio tramite PEC.
Quali sono i servizi aggiornati
Il messaggio Inps n. 2498 del 4 luglio rappresenta la prosecuzione di quanto già indicato in un messaggio dell’istituto – risalente allo scorso maggio – grazie al quale è stata diffusa l’informazione dell’adozione della convenzione quadro tra istituto di previdenza e Casse / Enti previdenziali, per lo scambio online di comunicazioni per l’esercizio della facoltà di ricongiunzione dei contributi liberi professionisti (legge n. 45 del 1990).
In quest’ultimo messaggio del 4 luglio si comunica agli interessati il quadro aggiornato dei servizi online:
- richiesta su iniziativa della Cassa professionale firmataria – nel ruolo di soggetto accentrante – del prospetto dei contributi versati all’Inps e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione;
- invio della certificazione su iniziativa dell’istituto di previdenza quale ente trasferente;
- richiesta su impulso della Cassa professionale firmataria, nella veste di cd. soggetto accentrante, di riesame di una anteriore certificazione online e consultazione telematica dello stato della domanda di riesame;
- invio del riesame della anteriore certificazione da parte dell’istituto di previdenza quale ente trasferente;
- notifica su impulso della Cassa professionale firmataria, nella veste di soggetto accentrante, del risultato dell’operazione di ricongiunzione.
Ovviamente i servizi online appena citati e relativi alla possibilità di ricongiunzione contributiva (legge n. 45 del 1990) – rimarca l’Inps nel messaggio n. 2498 del 4 luglio scorso – sono operativi per le Casse professionali che aderiscono alla citata convenzione e che, al contempo, si adoperano per la predisposizione delle rispettive procedure utili alla gestione di detti servizi.
Invece, le richieste dei prospetti contributivi fatte pervenire dalle Casse anteriormente all’operatività della convenzione citata (per il tramite di raccomandata A/R o PEC) proseguiranno ad essere acquisite e processate in modalità non telematica.
Concludendo, ricordiamo che con un futuro messaggio dell’Inps saranno date altresì tutte le istruzioni pratiche per l’uso di queste ultime novità.
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