È possibile revocare le dimissioni date nel periodo protetto? Cosa succede nel momento in cui risultano essere già state convalidate dall’INL? La situazione, un po’ complessa e che potrebbe aprire la porta a qualche dubbio, è stata analizzata direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha fornito una serie di indicazioni attraverso una nota dell’8 maggio 2024.
A ogni modo, nel caso in cui una lavoratrice durante la gravidanza o i genitori nel corso dei primi tre anni di vita dei figli – o del loro ingresso in famiglia -, hanno la possibilità di revocare le dimissioni prima della loro decorrenza. Anche quando sono state già convalidate direttamente dall’INL. Nel caso in cui le dimissioni dovessero aver portato alla definitiva risoluzione del rapporto di collaborazione, è necessario ottenere il consenso del datore di lavoro.
Dimissioni nel periodo protetto, come funziona la revoca
Con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una serie di chiarimenti in relazione alla revoca delle dimissioni date nel periodo protetto. Entrando nello specifico, l’INL ha chiarito che i genitori hanno la possibilità di revocare le dimissioni, anche dopo che è arrivata la convalida ufficiale.
La nota dell’ispettorato scaturisce da un quesito avanzato da un lavoratore, relativo alle modalità e alle tempistiche per esercitare il diritto di revoca delle dimissioni, che sono state presentate nel corso del periodo protetto.
Cosa si intende per dimissioni nel periodo protetto?
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, ci stiamo riferendo a quel determinato periodo che è indicato direttamente all’interno dell’articolo 55, comma 4 del DLG n. 151/2001. La norma appena richiamata prevede che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni – che vengano presentate durante la gravidanza o da entrambi i genitori nel corso dei primi tre anni di vita dei figli – debbano essere convalidate direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio.
Questo passaggio è ritenuto necessario per verificare che l’atto risulti essere genuino e, soprattutto, sia determinato da una libera scelta del genitore. E che, quindi, non risulti essere stato imposto direttamente dal datore di lavoro.
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È importante segnalare che il Decreto Legislativo n. 151/2001 non si esprime in alcun modo circa la revoca delle dimissioni che sono state presentate. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la propria nota, spiega che le disposizioni che sono state previste per le dimissioni presentate in via telematica ai sensi dell’articolo 26, commi 1 e 2, del DLG n. 151/2015 non regolamentano la loro revoca. Il motivo di questa omissione normativa è da ricercarsi nel fatto che viene esclusa esplicitamente l’ipotesi.
Questa situazione ha determinato la necessità, da parte dell’ispettorato, di fornire i chiarimenti necessari in merito.
Come revocare le dimissioni convalidate
A questo punto rimane aperta la domanda: come si fanno a revocare le dimissioni convalidate direttamente dall’INL? Nella nota dell’ispettorato si parte da un presupposto di base: le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio. La loro efficacia è determinata da un provvedimento di convalida dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente sul territorio. A ogni modo, lo stesso Inl sottolinea che non esistono degli ostacoli ad una loro revoca prima che venga emanato il provvedimento o in un momento successivo. L’operazione deve avvenire, però, prima della data nella quale scatta la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Soffermandosi su questo punto, l’lNL sottolinea che le dimissioni e la loro revoca richiedono un esame da parte degli uffici competente dell’ispettorato, in modo che venga valutata in maniera attenta e precisa la fondatezza delle motivazioni. E che, soprattutto, risulti possibile procedere con annullare il provvedimento a totale e completa tutela dei lavoratori e delle lavoratrici interessati.
Nel momento in cui, invece, le dimissioni dovessero essere state convalidate in maniera regolare – anche a seguito della suddetta verifica – e che, soprattutto, abbiano già determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, queste non potranno più essere revocate in maniera unilaterale dal parte del dipendente. In questo caso il rapporto di lavoro può essere riattivato solo e soltanto con il consenso del datore di lavoro.
Come funziona la revoca delle dimissioni
Ricordiamo che le dimissioni devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica (tranne alcuni casi specifici). Nel caso in cui non si dovesse adottare questa metodologia per presentarle, risultano essere inefficaci. La comunicazione delle dimissioni deve avvenire utilizzando uno strumento online, messo a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro. Non appena il modulo delle dimissioni viene inviato, una copia viene trasmessa al datore di lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio.
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Il lavoratore può revocare le proprie dimissioni: in qualsiasi momento, infatti, ha diritto ad un ripensamento e può avanzare la richiesta di proseguire il rapporto di lavoro interrotto. La revoca deve essere presentata entro sette giorni dalla data data in cui sono presentate le dimissioni.
L’azienda potrebbe aver iniziato a cercare un sostituto per il dipendente che si è dimesso e, andando oltre i sette giorni, non è più possibile recuperare il rapporto di lavoro così come era configurato in precedenza.
Anche la revoca delle dimissioni deve essere effettuata online, anche se è consigliabile avvertire contestualmente il datore di lavoro.