Nella seduta del 30 aprile il Consiglio dei Ministri, ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale.
Il provvedimento contiene una misura che di fatto amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente oltre ad una misura, ribattezzata Bonus Tredicesima, che consiste in un’indennità di 100 euro per i taluni lavoratori dipendenti a determinate condizioni.
Oltre a questo lo schema di decreto legislativo, approvato dal CdM, rivisita la disciplina relativa ai redditi da lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Semplificazione del calcolo dei fringe benefit
Lo schema di d. lgs approvato in CdM del 30 aprile comprende una semplificazione del calcolo dei fringe benefit.
Questa revisione include la quantificazione dei fringe benefit e la tassazione correlata, attraverso una modifica dell’articolo 51, comma 3, del Tuir.
Il cambiamento principale riguarda l’espansione delle situazioni considerate e la semplificazione del calcolo del valore dei beni e dei servizi forniti dal datore di lavoro ai dipendenti, quando questi beni sono legati all’attività stessa del datore.
Ampliamento della platea e interpretazione delle disposizioni attuali
Attualmente, le disposizioni si applicano solo ai beni prodotti dalle aziende manifatturiere e ceduti ai dipendenti. Per determinare il valore imponibile, ad esempio in caso di cessione gratuita, si fa riferimento al prezzo medio praticato dall’azienda nei confronti dei grossisti, senza considerare gli sconti. Questo è diverso dal calcolo del valore normale secondo i criteri ordinari.
L’interpretazione dell’amministrazione finanziaria limita questa disposizione ai dipendenti delle aziende che producono beni e li cedono ai grossisti, escludendo i lavoratori delle imprese che producono beni per la vendita al dettaglio, i servizi o che commercializzano solo beni, nonché i dipendenti dei professionisti.
Nuova normativa e criteri applicabili
La nuova normativa, pur derogando ancora dai criteri ordinari, stabilisce che il valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti dal datore di lavoro è determinato in base ai prezzi praticati nello stesso stadio di commercializzazione.
Questa disposizione si applica a una platea più ampia, inclusi i dipendenti delle attività commerciali al dettaglio, delle aziende del settore terziario e dei professionisti. Nel primo caso si considera la cessione delle merci, nel secondo caso i servizi direttamente forniti.
Anche con la nuova normativa, si può fare riferimento ai prezzi applicati dal datore di lavoro ai clienti, purché vi sia coerenza tra beni e servizi offerti ai clienti e ai dipendenti. Se non è possibile una comparazione diretta, si può applicare il criterio più favorevole per il dipendente, come il costo sostenuto dal datore di lavoro.
Conclusioni
La revisione della disciplina sui fringe benefit rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e equità nel trattamento dei benefici per i dipendenti. Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, si prevede una semplificazione dei processi e una maggiore chiarezza per tutte le parti coinvolte.
È importante essere consapevoli di questi cambiamenti e assicurarsi di adottare le misure necessarie per conformarsi alle nuove normative a partire dal 2025.