L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente rilasciato il modulo per la rettifica dell’istanza relativa alla Patente a Crediti, obbligatoria per operare nei cantieri.
Questo modulo è stato creato per rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori autonomi che abbiano commesso errori nelle informazioni presentate con l’istanza online. La rettifica va inoltrata via PEC all’indirizzo dedicato: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
Come richiedere la patente a punti in edilizia
La richiesta della patente a punti per i cantieri edili deve essere effettuata online attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Sia i rappresentanti legali delle aziende che i lavoratori autonomi possono presentare la domanda; è possibile delegare questa procedura a professionisti autorizzati, come consulenti del lavoro o commercialisti, con un’autorizzazione scritta, come previsto dalla normativa.
Conclusa la procedura online, il sistema rilascia una ricevuta in formato PDF con un codice alfanumerico unico, che rappresenta la patente digitale. È importante che le figure responsabili della sicurezza (CSE e CSP) siano aggiornate sui requisiti per garantire il rispetto delle norme. Indicazioni tecniche più dettagliate saranno fornite in una nota tecnica a breve.
Come e quali dati si possono rettificare tramite il modulo
Il modulo di rettifica permette di correggere le diverse informazioni inserite nell’istanza di richiesta della patente a crediti. Queste sono suddivise in quattro sezioni:
- Informazioni Generali: Occorre specificare il codice fiscale di chi ha presentato l’istanza, il codice dell’istanza, lo stato della stessa e la ragione sociale dell’impresa o del lavoratore autonomo.
- Codice fiscale dell’impresa o del lavoratore autonomo: Se è stato inserito un codice fiscale errato, è necessario riportare il codice da eliminare. La correzione comporta l’eliminazione dell’istanza e richiede quindi l’invio di una nuova domanda sul portale.
- Dati aggiuntivi dell’impresa o del lavoratore autonomo: In questa sezione è possibile correggere informazioni specifiche come:
- Ragione sociale: Indicare i dati errati e corretti.
- PEC: Correzione del contatto email certificato.
- Codice fiscale del legale rappresentante o delegato: Rettifica del codice errato.
- Requisiti minimi: Consente di rettificare uno o più requisiti minimi richiesti ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Le categorie di requisiti includono competenze professionali, requisiti tecnici e altro.
Cosa succede dal 1° novembre 2024
La scadenza del 1° novembre 2024 prevede che da questa data non sarà più sufficiente l’autocertificazione inviata tramite PEC per operare nei cantieri.
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno richiedere ufficialmente la Patente a Crediti attraverso il portale INL, pena l’impossibilità di svolgere attività in cantiere. Le aziende non attive in cantiere a novembre devono comunque assicurarsi di presentare la richiesta prima dell’avvio dei lavori.
Leggi anche: Patente a crediti in edilizia, chiarimenti e raccomandazioni dell’Ispettorato del Lavoro
Chi è esonerato dalla Patente a Crediti nei cantieri?
La normativa relativa alla Patente a Crediti per i cantieri stabilisce che non tutte le aziende o operatori debbano necessariamente ottenere questa abilitazione per operare. Alcune categorie sono infatti esonerate dall’obbligo, per via delle loro qualifiche o della natura dei servizi forniti. Di seguito vengono elencati i principali casi di esonero.
1. Fornitori di beni e servizi di natura intellettuale
Gli operatori che forniscono esclusivamente beni o servizi di carattere intellettuale nei cantieri non sono obbligati a richiedere la Patente a Crediti. Questa categoria comprende professionisti e imprese la cui attività è limitata a fornire consulenze, progettazione, supervisione tecnica o altri servizi che non prevedono un intervento pratico diretto sul cantiere. L’esonero per i fornitori di servizi intellettuali è giustificato dal fatto che il loro ruolo non implica lavori manuali o operazioni con attrezzature specifiche, riducendo quindi il rischio di infortuni o violazioni di sicurezza in loco.
2. Imprese con certificazione SOA di classe III o superiore
Le aziende che possiedono una certificazione SOA di classifica III o superiore non sono tenute a richiedere la Patente a Crediti. La certificazione SOA attesta che l’impresa è qualificata per operare in lavori pubblici e rispetta già una serie di requisiti di capacità tecnica ed economica. La SOA rappresenta quindi una garanzia sufficiente per escludere queste imprese dall’obbligo della Patente, poiché la loro certificazione dimostra la conformità agli standard richiesti per i lavori di costruzione e manutenzione nel settore pubblico.
Per chiarire meglio le situazioni di esonero, ecco alcuni esempi pratici:
- Studio di architettura: uno studio che si occupa esclusivamente di progettazione e consulenza per un cantiere, senza effettuare operazioni fisiche, non necessita della Patente a Crediti.
- Azienda di consulenza ambientale: un’impresa che fornisce supporto in ambito di valutazioni ambientali e gestione di documenti tecnici, senza operare in cantiere, è esonerata.
- Impresa edile certificata SOA classe III: un’azienda che ha conseguito la certificazione SOA di classe III o superiore per lavori pubblici può operare senza la Patente a Crediti.
Leggi anche: Chi è esonerato dalla patente a punti nei cantieri edili? Ecco cosa sapere
Allegati
Per concludere alleghiamo il modulo di rettifica dell’istanza per la patente a crediti predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da compilare e inoltrare, in caso di necessità all’indirizzo di posta certificata: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it
Modulo Rettifica istanza Patente a crediti (54,8 KiB, 97 hits)
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