Come di consueto, l’INAIL ha provveduto alla rivalutazione dei limiti di retribuzione giornaliera e della retribuzione convenzionale, utili alla definizione del calcolo del premio INAIL per l’anno 2019. Ai fini della determinazione, sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari da pagare, bisogno tenere conto di due elementi:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
Per quanto concerne l’ammontare delle retribuzioni, che in questa sede ci interessa maggiormente, il calcolo del premio può essere eseguito tenendo conto della retribuzione effettiva, convenzionale ovvero di ragguaglio. L’aggiornamento di tali limiti sono stati forniti dall’INAIL con la Circolare n. 11 del 9 maggio 2019.
Premio INAIL 2019: importi retribuzione effettiva
La retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (cd. minimale contrattuale);
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita (cd. minimale di retribuzione giornaliera).
Il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2019, è pari a 48,74 euro (1.267,24 euro mensili).
Importi retribuzione convenzionale
L’imponibile convenzionale, a differenza di quella effettiva, è stabilito mediante decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale. Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2019, a:
- 27,07 euro per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera;
- 48,74 euro per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera.
Retribuzione di ragguaglio
In riferimento alla retribuzione di ragguaglio, l’INAIL conferma che essa è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2018, l’imponibile giornaliero è pari a 54.58 euro, mentre quello mensile è pari a 1.364,48 euro.
Di seguito, si individuano i limiti minimi e massimi mensili di talune categorie di lavoratori:
- lavoratori parasubordinati: 1.364,48 euro – 2.534,03 euro;
- sportivi professionisti dipendenti: 16.373,70 – 30.408,30 euro;
Premi speciali unitari INAIL, importi 2019
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari. Tali premi si applicano in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi sono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Ad esempio, per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva. In particolare, la retribuzione minima giornaliera – per l’anno 2019 – è pari a 48,74 euro. Mentre per i facchini di primo, e secondo settore, i premi minimi trimestrali a persona sono pari rispettivamente a 105,50 euro 211,10 euro. Per i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, invece, l’importo è pari a 190,20 euro.
Se la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
Circolare INAIL n 11 del 9 maggio 2019
Alleghiamo infine il testo integrale della circolare INAIL in oggetto.
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