I termini di decadenza di due anni della responsabilità solidale fra committente e appaltatore dalla cessazione dell’appalto di opere o di servizi, si applica solo ai debiti retributivi e connessi e non anche ai debiti contributivi. Infatti, come tra l’altro espresso dai giudici di legittimità, il predetto termine riguarda esclusivamente l’azione esperita dal lavoratore, ossia i crediti retributivi da quest’ultimo vantati. Pertanto, restano di fatto esclusi dal periodo decadenza di due anni i crediti previdenziali vantati dagli enti di previdenza. Questi ultimi godono della prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995. In tali casi, si ricorda che la prescrizione è di:
- 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fpld e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. A decorrere dall’1 gennaio 1996 tale termine è stato ridotto a 5 anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
- 5 anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Ad darne notizia è stato l’INL con la nota protocollo n. 9943 del 19 novembre 2019.
Responsabilità solidale del committente: termini di decadenza
La disciplina della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi è contenuta nel D. Lgs. 276/2003. Tale norma stabilisce che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
La responsabilità solidale riguarda:
- i trattamenti retributivi;
- le quote di trattamento di fine rapporto;
- i contributi previdenziali;
- i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L’obiettivo della norma è duplice:
- garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti;
- consentire al lavoratore e agli Istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti del committente.
Orientamento dottrinale sulla responsabilità solidale del committente
Sul tema della prescrizione dei debiti retributivi e contributi in appalto è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno specificato che il regime decadenziale di due anni, ossia il periodi tempo entro il quale sia il committente che l’appaltatore rispondono in solido, vale solamente in caso di azione promossa dal lavoratore. Quindi, devono ritenersi esclusi tutti i debiti contributivi verso gli Enti previdenziali
L’orientamento giurisprudenziale parte dall’assunto secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, sono tra loro distinti. Cosa significa? Ebbene, a detta dei giudici di legittimità l’obbligazione contributiva, facente capo all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, quindi risulta indisponibile.
Inoltre, atteso che l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincide con il minimale contributivo, l’applicazione estensiva del termine decadenziale porterebbe ad un effetto contrario. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, qualora il lavoratore proponga un’azione mirata a ottenere i crediti retributivi, non è possibile soddisfare anche dell’obbligo contributivo per il semplice fatto che l’ente previdenziale non abbia agito nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi: il chiarimento INL
Recependo gli ultimi sviluppo della Suprema Corte, l’INL ritiene che la decadenza di due anni riguarda esclusivamente i crediti retributivi avanzati dal lavoratore. Dunque, tale termine non può essere esteso anche ai crediti previdenziali, quindi all’azione promossa dagli enti previdenziali.
I chiarimenti, specifica infine l’INL, sono stati forniti per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza. Sul punto, l’ispettorato invita i propri funzionari di assicurare sempre la massima tempestività nella trasmissione dei verbali ispettivi all’INPS. Ciò consentirebbe una procedura più veloce per soddisfare le azioni di recupero.
INL: nota protocollo 9943 del 19 novembre 2019
Qui di seguito alleghiamo la nota dell’INL in oggetto.
INL nota 9943/2019 (319,1 KiB, 453 hits)