Con la Circolare n. 3 del 15 novembre 2019, l’ANPAL ha fornito ai Centri per l’Impiego le nuove istruzioni operative per gestire i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. In particolare, le indicazioni ripercorrono passo passo le varie fasi di gestione del RdC: dalle persone tenute alla stipula del patto per il lavoro, alla la mancata accettazione di offerte di lavoro congrue, passando per gli obblighi in capi ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto.
Particolare attenzione è stata dedicata al concetto di “congruità dell’offerta di lavoro”, che deve rispettare determinate caratteristiche previste dalla legge. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutte le regole che devono essere rispettate dopo l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza.
Reddito di Cittadinanza: obbligo di inserimento lavorativo o inclusione sociale
Il D.L. n. 4/2019, che ha istituto il RdC, prevede innanzitutto che il beneficiario si rende disponibile al lavoro. Ciò può essere dimostrato presentando la cd. “DID”, acronimo di “dichiarazione di immediata disponibilità”. Inoltre è necessario rendersi disponibili alla partecipazione di un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Tale obbligo si riferisce a tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.
Soggetti esonerati
Tuttavia, non tutti sono soggetti ai predetti obblighi. Esistono, infatti, alcuni soggetti totalmente esonerati, come ad esempio i minorenni, soggetti occupati e chi frequenta un regolare corso di studi. Ma non solo. Possono ritenersi esclusi anche:
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;
- i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti;
- coloro che frequentano corsi di formazione;
- ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.
Patto per il lavoro e convocazione
Il patto per il lavoro deve essere stipulato presso:
- i CpI;
- i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 150/2015.
Esso contiene gli obblighi e gli impegni previsti in capo al beneficiario e equivale al patto di servizio personalizzato.
Dopo l’erogazione del RdC i beneficiari vengono convocati dal CpI competente per:
- fissare il primo appuntamento;
- la stipula del patto per il lavoro.
Il termine per la convocazione è di 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.
Reddito di Cittadinanza, cosa fare durante il primo appuntamento
In occasione del primo appuntamento, il beneficiario deve rendere alcune informazioni di fondamentale importanza. Innanzitutto, occorre presentare la DID, se ancora non l’abbia inoltrata, oltre a fornire le informazioni utili per il calcolo dell’indice di profilazione quantitativa. Dopodiché deve giustificare eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare.
A questo punto, l’operatore del CpI può procedere alla profilazione qualitativa, contenente tutte le esperienze lavorative pregresse, al fine di collocare al meglio il disoccupato. Dopo la profilazione qualitativa è possibile procedere alla stipula del patto per il lavoro. Tuttavia, laddove si renda difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, il funzionario invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto alla povertà.
Obblighi dei beneficiari del RdC, le regole
Con la sottoscrizione del patto di servizio, il titolare del RdC si impegna automaticamente a rispettare determinarti impegni, coma d esempio:
- svolgere attività di ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro;
- accettare di essere avviato alle attività individuate nel patto per il lavoro;
- sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione.
Non bisogna dimenticare, infine, che il beneficiario di RdC è tenuto per legge a accettare almeno una di tre offerte di lavoro definite congrue.
Vademecum ANPAL sul RdC per i Centri per l’impiego
Di seguito alleghiamo la Circolare ANPAL numero 3/2019 in oggetto.
Circolare 15 novembre 2019 n. 3 (1,5 MiB, 496 hits)
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