La dichiarazione di regolarizzazione dei rapporti di lavoro può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 7:00 fino alle ore 22:00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020. Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero dell’Interno raggiungibile al seguente indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale).
A specificarlo è il Ministero dell’Interno con le faq aggiornate al 13 giugno 2020, riepilogando i soggetti interessati alla sanatoria, nonché come e quanto versare per regolarizzare il rapporto di lavoro.
Regolarizzazione lavoro nero: chi può presentare la domanda
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende:
- concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro:
- italiano;
- comunitario;
- extracomunitario
- in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
- titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Regolarizzazione rapporti di lavoro nero: chi può essere regolarizzato
La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale.
Tali cittadini stranieri devono:
- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- aver soggiornato in Italia prima della data suddetta;
- documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Sanatoria lavoro domestico: il datore può essere anche persona giuridica
Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.
Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:
- convivenze di comunità religiose (conventi e seminari);
- convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi;
- comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti;
- case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri;
- comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari].
Condono lavoro nero: versamento del contributo forfettario
Per sanare un rapporto di lavoro, il datore dovrà versare un contributo forfettario – pari a 500 euro per ciascun lavoratore – prima della presentazione della domanda. A tal fine, occorre utilizzare il “modello F24 con elementi identificativi”.
Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”. Nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore, nel campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche:
- il codice fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore;
- l’anno di riferimento, ossia il 2020.
Si ricorda, al riguardo, che il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.
Oltre al contributo forfettario appena citato, il datore di lavoro è tenuto a versare un secondo contributo – sempre forfettario – nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Tale importo è dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui somma verrà fissata da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato.
Il versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.