È stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale far pervenire da parte degli artigiani ed esercenti attività commerciali la rinuncia al regime agevolato INPS per i contributi. La proroga del termine è dovuto essenzialmente al fatto che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo. Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato introdotto dall’art. 1, co. 82, della L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015 potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2018.
Regime agevolato INPS artigiani e commercianti: la richiesta
Si ricorda che l’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione da presentare all’INPS. Possono presentare la domanda:
- i soggetti che hanno intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa e non hanno aderito al regime contributivo agevolato ma intendono beneficiarne nel 2019, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019. Ove non sia rispettato il termine più volte citato del 28 febbraio, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso. In tal caso, dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno. L’accesso è comunque subordinato dal possesso dei requisiti di legge;
- i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività. Ciò al fine di consentire all’Istituto di previdenza la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Non sono tenuti a replicare la domanda entro il prossimo 28 febbraio, i soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Messaggio INPS numero 15 del 03-01-2019
Alleghiamo in ultimo il Messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 15 del 03-01-2019 (85,2 KiB, 686 hits)