Prorogato il termine di scadenza d’invio delle domande del Reddito di emergenza, fino al 31 luglio 2020. Integrazione del Reddito di Cittadinanza per i lavoratori che hanno chiesto anche l’indennità COVID-19, laddove l’ammontare del RdC in godimento risulti inferiore alla predetta indennità.
Possibilità per i lavoratori domestici – già beneficiari del Reddito di cittadinanza – di poter richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici. Inoltre, i percettori di RdC possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti.
Sono queste alcune delle ultime novità fornite dal Decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020) in tema di REm e Reddito di Cittadinanza. Vediamoli nel dettaglio.
Reddito di emergenza: proroga della domanda
La conversione in legge del Dl 34/2020 ha confermato che il termine per la proposizione delle domande per il Reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2020.
Tale termine, si ricorda, era stato modificato dall’art. 2 del Dl 52/2020 che aveva previsto, in deroga a quanto statuito dall’art. 82, co. 1, del Dl 34/2020, che le domande per il Reddito di emergenza potessero essere presentate entro la fine di luglio.
Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno economico istituita con l’art. 82 del Dl 34/2020 in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REm è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.
L’importo del REm va da 400 euro fino a 800 euro, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.
Reddito di Cittadinanza: integrazione con l’indennità COVID-19
L’art. 84, co. 13, del D.L. n. 34/2020 prevede che i lavoratori i quali abbiano i requisiti per beneficiare delle relative indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, possono presentare domanda per accedere alla predetta indennità. Ciò è possibile allorquando l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello della predetta indennità.
Tuttavia, in caso di accettazione della domanda, in luogo del versamento dell’indennità si procede alla mera integrazione del beneficio del Reddito di Cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
Diversamente, per coloro che avessero già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo e aprile non è necessario presentare una nuova richiesta.
Compatibilità fra bonus colf e badanti e Reddito di Cittadinanza
Per quanto riguarda i lavoratori domestici già beneficiari del Reddito di Cittadinanza, questi ultimi, qualora ricorrano le condizioni, possono richiedere l’indennità a favore dei lavoratori domestici.
Anche in questo caso, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità.
Reddito di Cittadinanza e lavoro agricolo: compatibile entro i limiti
Infine, l’art. 94 del citato Dl 34 ammette la compatibilità del Reddito di Cittadinanza con lo svolgimento di lavoro agricolo a termine; la durata non deve superare i 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Dunque, il legislatore ha escluso, in tali casi, la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Si precisa pertanto che, in tali casi, il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti.