Domanda ReM 2021 dal 1° luglio: per tutto il mese di luglio è possibile presentare domanda di REM giugno, luglio, agosto e settembre all’INPS in maniera del tutto telematica. Per poter presentare la domanda occorre autenticarsi con PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica. In alternativa, è possibile affidarsi agli istituti di Patronato. Si ricorda, inoltre, che il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
A darne notizia è l’INPS con il recente Messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, fornendo le indicazioni relative alla presentazione della domanda di cui all’art. 36 del D.L. n. 73/2021.
Reddito di emergenza giugno, luglio, agosto e settembre 2021
L’art. 36 del D.L. n. 73/2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al REM solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dalla legge, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
La predetta norma non richiama l’art. 12, co. 2 del D.L. n. 41/2021, che riconosce il diritto all’erogazione delle quote del REM a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL.
Domanda ReM 2021 dal 1° luglio: termini e modalità d’invio dell’istanza
Il REM può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, entro il termine del 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021.
L’istanza può essere trasmessa attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, ove in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato.
Pertanto, la domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Reddito di emergenza 2021, requisiti
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
- la residenza in Italia del richiedente;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Aspetti di compatibilità
Le ulteriori quote di REM non sono compatibili con:
- le indennità COVID-19, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;
- le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del REM.