Quando comunicare la variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di Cittadinanza? Come noto, i titolari del RdC devono comunicare ogni variazione occupazionale che possa incidere sul mantenimento della prestazione stessa. Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), ossia fino al 31 gennaio 2021, la comunicazione andava fatta mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale regola valeva sia in caso di nuova attività autonoma che dipendente.
Tuttavia, a causa della predetta Legge di Bilancio 2022, quindi dal 1° gennaio 2022, le regole sono cambiate. Infatti, non è più concesso un termine così ampio in quanto la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
La nuova disciplina è stata recepita dall’INPS con il Messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022.
Reddito di Cittadinanza: comunicazione inizio attività lavorativa
Come noto, il Reddito di Cittadinanza è una misura per sostenere e accompagnare mediante un percorso formativo i soggetti rimasti senza lavoro, ossia disoccupati. Quindi, laddove il beneficiario del RdC si impiega in un nuovo lavoro ha l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa.
Fino al 31 dicembre 2021, la regola generale è che bisogna comunicare la variazione con il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” entro 30 giorni dal suo inizio, se si avvia un’attività di lavoro autonoma. Mentre il reddito percepito deve essere comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.
Leggi anche: Reddito di Cittadinanza 2022, ultime novità su patto per il lavoro, importi e controlli
Reddito di Cittadinanza 2022: le novità sulla variazione occupazionale
Dal 1° gennaio 2022, a causa della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha adottato regole stringenti sulla misura del Reddito di Cittadinanza. Tra le nuove regole spiccano senza dubbio le nuove tempistiche di comunicazione variazione della condizione occupazionale.
In particolare, l’art. 1, co. 74, lett. b), n. 2, della L. n. 234/2021 ha specificato che in caso di variazione della condizione occupazionale, la variazione dell’attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.
La nuova tempistica, nel dettaglio, si riferisce all’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione. Inoltre, non riguarda solamente chi richiede materialmente il beneficio economico ma considera tutti i componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del RdC.
Leggi anche: Reddito di cittadinanza, fino a 4.680 euro per l’autoimprenditorialità: pronta la circolare INPS
Rimane, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente.
Tale modifica si riflette anche sulla disciplina del beneficio addizionale. Ciò significa che per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” si deve inviare all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.