Stop agli obblighi di comunicazione imposti dal cosiddetto Decretone (Dl 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Infatti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL sono sospesi di diritto.
Con il Messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020, l’INPS ha fornito i dettagli della sospensione in caso di:
- variazioni del nucleo familiare;
- variazione dell’attività lavorativa;
- variazioni patrimoniali;
- sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI).
Reddito di Cittadinanza, comunicazione di variazione del nucleo familiare
In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, l’art. 3, co. 12 del D.L. n. 4/2019 prevede che i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
In cosa consiste l’aggiornamento? In pratica, il beneficiario di RdC ha l’obbligo di presentare una nuova domanda. Unica eccezione si ha nelle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi.
Quindi:
- qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa;
- laddove la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Le predette comunicazioni avvengono mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.
In applicazione del citato art. 34 del D.L. n. 18/2020, anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23 febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Reddito di Cittadinanza, comunicazione di variazione dell’attività lavorativa
Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS. Tale comunicazione deve essere effettuata mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 18/2020, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020:
- sia per le attività di lavoro autonomo;
- sia per le attività di lavoro subordinato.
Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.
Reddito di Cittadinanza, comunicazione di variazioni patrimoniali
Analoga sospensione spetta in caso di:
- variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli);
- variazione del patrimonio mobiliare.
Sospensione dei termini per il ReI
Infine, in relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:
- all’obbligo, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 147/2017, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa;
- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Qualora l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.