La Pensione di Cittadinanza (PdC), ossia la misura gemella del Reddito di Cittadinanza (RdC) rivolta ai pensionati over67 titolari di trattamenti previdenziali sotto i 780 euro, possono ottenere il beneficio economico anche in contanti. Quindi, la PdC non deve essere obbligatoriamente versata sulla PdC card come avviene per il RdC, con tutte le limitazioni che ne derivano. Infatti, un emendamento al Dl 4/2019 (cd Decretone) ha ammesso la possibilità di riscuotere la somma riconosciuta come avviene per la pensione.
La riscossione può avvenire in contanti (se inferiori a 1.000 euro) o tramite accredito su conto corrente postale o bancario. Essendo la pensione di cittadinanza per natura inferiore alla soglia dei 1.000 euro, il pagamento potrà quindi essere erogato anche in contanti. Tuttavia, l’attuazione di tale disposizione non è immediata, essendo rimessa all’adozione di un apposito decreto del MLPS, di concerto con il MEF, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 26/2019.
È questa una delle tante novità apportate in sede di conversione in legge del Dl 4/2019, e che l’INPS ha attentamente riepilogato con la Circolare numero 100 del 5 luglio 2019. Vediamo nel dettaglio tutte le altre novità in tema di RdC e PdC.
Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC e PdC): certificazione ad hoc per stranieri extraUE
Altra novità introdotta in fase di conversione in legge del Dl 4/2019, riguarda i cittadini extraUE. In particolare, l’art. 2, co. 1-bis e 1-ter, del Dl 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 26/2019, ha posto l’obbligo in capo ai predetti soggetti di produrre in fase di istruttoria, ai fini dell’accoglimento delle domande, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
L’adempimento viene meno:
- nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
In merito a quest’ultimo punto, è demandato a un decreto attuativo del Min. Lavoro l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.
In attesa del decreto, l’INPS ha sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Requisito patrimonio immobiliare
Il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero. Inoltre, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE.
Si ricorda, al riguardo, che il requisito del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non deve essere superiore ad una soglia di 30.000 euro.
Misure cautelari e condanne definitive
All’art. 2, co. 1 del D.L. n. 4/2019 è stata inserita dalla legge di conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda:
- la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo;
- la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, co. 3, del D.L. n. 4/2019.
Quindi, nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati per i predetti reati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza.
Circolare INPS numero 100 del 5 luglio 2019
Alleghiamo infine la circolare in oggetto per tutti gli approfondimenti del caso.
Circolare INPS numero 100 del 5 luglio 2019 (1,8 MiB, 408 hits)
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