L’avvio del prossimo anno sarà caratterizzato da alcune novità di rilievo, già note ben prima dei lavori sulla manovra da approvare definitivamente entro il 31 dicembre, per evitare l’esercizio provvisorio. Con la conversione in legge del Decreto Lavoro è stato definitivamente superato il reddito di cittadinanza, sostituito da Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro – le due nuove misure di sostegno ai meno abbienti distinti fra occupabili e non occupabili.
In avvicinamento alla fatidica data del primo gennaio 2024, l’Inps ha pubblicato un utile messaggio lo scorso 24 novembre, nella finalità di fornire alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti e le scadenze in vista dell’archiviazione del RdC. Vediamo più da vicino.
Reddito di cittadinanza: le istruzioni Inps sulle ultime scadenze per domande e pagamenti
L’Inps, con il messaggio n. 4179 del 2023, ha anzitutto inteso rimarcare che – in relazione allo strumento di sostegno al reddito denominato reddito di cittadinanza – la legge n. 197 del 2022, ovvero la legge di Bilancio 2023, ne ha disposto la riduzione delle mensilità nel 2023 e la cessazione a far data dal primo gennaio 2024.
Conseguentemente l’istituto di previdenza, tenuto finora al versamento del sussidio mensile, ha ritenuto opportuno evidenziare che:
- per coloro che hanno la misura in corso di applicazione, la fruizione mensile del contributo avrà termine al 31 dicembre prossimo;
- lo stop al reddito di cittadinanza varrà anche in ipotesi nella quale non siano passate le 18 mensilità previste dall’aggiornata normativa in materia.
Tuttavia quanto appena indicato non vale per l’eventuale riconoscimento posteriore di possibili rate e importi arretrati, e per il pagamento di quanto eventualmente spettante a titolo di assegno unico fino a febbraio 2024. Di riferimento è il messaggio n.2896 del 7 agosto scorso, in cui Inps ha affrontato congiuntamente i temi del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico. In sostanza, solo a determinate condizioni, la carta RdC resterà operativa nei primi mesi del 2024, per permettere l’utilizzo degli importi accreditati.
Limite alle nuove domande di reddito di cittadinanza
L’Inps ha altresì specificato un aspetto molto importante, relativo allo stop delle domande reddito di cittadinanza. Da oltre la data del 30 novembre prossimo, infatti, non potranno più essere acquisite nuove richieste di reddito di cittadinanza, considerati “i termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta” – rimarca l’istituto di previdenza nel citato messaggio n. 4179.
Nella specifica ipotesi di domande reddito di cittadinanza, fatte dagli interessati all’Inps attraverso l’assistenza di intermediari, sarà però permessa – anche con il canale dell’interoperabilità – la trasmissione di dette domande entro la data del 20 dicembre p.v. – a patto che siano state presentate dagli utenti agli intermediari entro la scadenza del prossimo 30 novembre.
Pertanto quest’ultima data è fondamentale spartiacque per una misura che sarà archiviata con il nuovo anno.
In sintesi, oltre la data del 30 novembre, la procedura Inps di acquisizione online delle istanze sarà inibita – considerata la completa abrogazione della disciplina dal 31 dicembre prossimo. La data è valida – lo rimarchiamo – anche per i nuclei che non sono incappati nel limite delle sette mensilità nel corso dell’anno.
RdC e servizi sociali, ulteriori chiarimenti dell’Inps
Non solo. Inps nel citato messaggio indica che il 30 novembre è una data chiave, anche perché rappresenta il termine indicato dall’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145 dello scorso 18 ottobre, di modifica dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Calderone) per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari – non attivabili al lavoro – che non si avvalgono più della fruizione del reddito di cittadinanza, al ricorrere della settima mensilità.
Considerata quest’ultima scadenza – rimarca l’Inps – i nuclei familiari che hanno goduto della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre, senza avere i requisiti per ricevere ulteriormente il contributo mensile, potranno ottenere il versamento della rata di novembre, il 15 dicembre, a patto che – nel frattempo – siano presi in carico dai servizi sociali. Invece la mensilità di dicembre, se spettante, sarà erogata il giorno 27 dello stesso mese. Nel diverso caso in cui i nuclei familiari non risultino presi in carico, non conseguiranno più il contributo.
Infine, alle stesse scadenze del 15 e del 27 dicembre, Inps chiarisce che si procederà a versare gli eventuali pagamenti arretrati, come anche quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi ai quali, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia concessa la continuazione del beneficio.