Per le aziende che hanno utilizzato il contratto di solidarietà difensivo i cui effetti si sono conclusi il 31 dicembre 2018 è possibile recuperare gli sgravi contributivi riconosciuti dall’INPS. Nei giorni scorsi l’Istituto Previdenziale è intervenuto con un documento di prassi (Messaggio n. 2732 del 17 luglio 2019) individuandone le modalità di recupero.
In particolare, il via libera riguarda gli sgravi contributivi connessi ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS delle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018.
Sgravi contributivi nei contratti di solidarietà: la disciplina
Il D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in L. n. 78/2014, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS. L’intervento normativo ha apporta significative novità all’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996.
La cita norma prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel fondo per l’occupazione.
Con Decreto Interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014 sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva.
A quanto ammontano gli sgravi
L’ammontare della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
Nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.
Calcolo riduzione
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Inoltre, il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione:
- del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20%.
Modalità di recupero dello sgravio contributivo
Ai fini operativi, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, le aziende interessate valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> bisogna inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, occorre indicare il relativo importo.
Infine, specifica l’INPS, le operazioni di conguaglio devono avvenire entro il giorno 16 ottobre 2019.