In caso di prestazioni a sostegno del reddito ricevute indebitamente, in quanto non dovute, le azioni di recupero dovranno seguire le linee guida dettare dalla Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. Tale Determinazione, seppur si riferisce al recupero di indebiti da prestazioni pensionistiche e da TFR/TFS, può comunque essere applicata per crediti derivanti da indebiti non pensionistici, come ad esempio indennità di disoccupazione NASpI o CIGO ecc. Il procedimento amministrativo di recupero, in particolare, si suddivide in tre fasi e esito della verifica.
I dettagli sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020. I chiarimenti si sono resi necessari a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in materia di recupero degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.
Recupero prestazioni a sostegno del reddito: regolamento
In materia di recupero delle prestazioni a sostegno del reddito, con il Messaggio n. 1720 del 21 aprile 2017, l’INPS aveva evidenziato che le linee guida evidenziate nella Determinazione Presidenziale n. 434 del 28 novembre 2011, seppur riferite alle prestazioni pensionistiche, sono applicabili anche alle prestazioni a sostegno del reddito.
Successivamente, l’Istituto ha adottato la Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.
Ora, in attesa che l’INPS emani uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, si applica quanto contenuto nella predetta Determinazione Presidenziale.
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Prestazioni a sostegno del reddito ricevute indebitamente: le fasi del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo, in particolare, si articola in tre fasi principali:
- verifica della possibilità di effettuare una compensazione cd. impropria;
- invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito e delle ulteriori informazioni previste dalla citata norma, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso;
- esito della verifica.
La compensazione impropria, in particolare, si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione. In tali casi si dà luogo alla soppressione delle reciproche partite di debito-credito tra l’INPS e l’assicurato/debitore. Il recupero dell’indebito, inoltre, non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta.
Il secondo passaggio, come accennato, è l’invio all’interessato di una nota di debito. Essa contiene l’indicazione secondo cui, in caso di inottemperanza, l’INPS è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente.
Infine, trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito. Al riguardo, devono essere seguite le modalità e l’ordine di priorità indicati nell’art. 3 della citata Determinazione n. 123/2017, ossia:
- trattenuta su prestazioni in corso di pagamento;
- pagamento mediante rimessa in denaro.
Recupero mediante rimessa in denaro
Quanto al recupero mediante rimessa in denaro, si ricorda che la rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato solo per debiti superiori a 100 euro. In particolare, si può dar luogo a rateizzazione nel rispetto dei seguenti criteri:
- le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore ad 60 euro, fatta salva la rata finale;
- la durata non può essere superiore a 24 mensilità per gli indebiti cd. “di condotta”, a 36 mesi per gli indebiti cd. “civili” a 72 mensilità per gli indebiti cd. “propri”.
Messaggio INPS numero 734 del 25-02-2020
Di seguito il testo del messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 734 del 25-02-2020 (85,3 KiB, 1.119 hits)