Il reato di caporalato è regolamentato dalla Legge 199/2016 entrata in vigore il 4 novembre 2016 di contrasto allo sfruttamento del lavoro.
>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Antonio Maroscia - 8 Agosto 2018
La Legge sul caporalato è entrata in vigore il 4 novembre 2016; si tratta della Legge 199 del 29 ottobre 2016 recante: disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
La norma di contrasto al caporalato è stata approvata in via definitiva dal Parlamento il 18 ottobre 2016 e rappresenta sicuramente un traguardo storico per la mercato del lavoro e per i diritti dei lavoratori. Con l’entrata in vigore delle norme ivi contenute si inaspriscono le pene per chi commette questo genere di reati; infatti la nuova disciplina prevede una pena per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che andrà da 1 a 6 anni di reclusione. Pene aumentabili fino ad 8 anni se c’è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Nota importante è che il reato sarà uguale sia per chi fa da intermediatore, cosiddetto caporale, e sia per chi sfrutta questo tipo di “servizio”.
La legge stabilisce che commette il reato di caporalato chiunque:
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Lo sfruttamento è configurabile in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
Sono aggravanti specifiche e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
La legge sul caporalato prevede inoltre importanti disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.