L’INAIL ha emanato una importante circolare con la quale comunica le nuove modalità di richiesta di rateazione dei debiti per premi e oneri accessori non ancora iscritti a ruolo. Il documento di prassi recepisce la nuova disciplina sulla “rateazione INAIL” approvata con determina presidenziale 227 del 23 luglio 2019.
La circolare 22 del 29 luglio 2019 fa riferimento ai debiti contributivi nei confronti dell’Istituto per il mancato pagamento o evasione dei premi e degli oneri accessori dovuti normalmente in unica soluzione o in 4 rate da corrispondere nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Nella rateazione possono essere ricompresi anche i debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
I debiti rateizzabili quindi non devono già essere iscritti a ruolo, in quanto in quest’ultimo caso potranno essere rateizzati solo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rateazione debiti INAIL: modalità di richiesta
La nuova disciplina serve a semplificare la procedura di richiesta e concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore. Le novità riguardano l’eliminazione della cosiddetta rata provvisoria e l’obbligo di domanda telematica.
Domanda di rateazione INAIL: superamento della rata provvisoria
Una delle novità più importanti riguarda l’eliminazione dell’obbligo di versamento della prima rata in acconto (cosiddetta rata provvisoria).
Finora questa prima rata andava presentata insieme alla domanda di rateazione ed era calcolata andando a dividere il debito complessivo diviso il numero delle rate concedibili.
Domanda di rateazione INAIL online
La nuova normativa regolamenta dettagliatamente il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa. Questo anche perchè le nuove istanze dovranno essere presentate telematicamente, anzichè con il vecchio modulo cartaceo (Istanza di rateazione).
Il nuovo servizio telematico di richiesta di rateazione dei debiti INAIL per premi e accessori non iscritti a ruolo è disponibile al seguente indirizzo:
- Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione.
L’istanza può essere presentata sia dall’azienda che da un suo intermediario abilitato. Nell’istanza si dovranno indicare
- l’importo da rateizzare
- e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando l’importo è riferito a debiti scaduti o correnti.
Successivamente l’Inail territoriale competente in base alla sede legale provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. Perchè questa sia accolta l’importo della singola rata comprensiva di interessi non deve essere inferiore a 150,00 euro.
Condizioni di concessione della rateazione dei debiti nei confronti dell’INAIL
La rateazione INAIL sarà concessa a condizione che:
- nel piano siano indicati tutti i debiti
- non vi sia un’altra rateazione in corso
- il richiedente non sia decaduto da un’altra rateazione nel biennio precedente (mancato pagamento delle rate)
- le rate abbiano un importo superiore a 150 euro
- il debitore è in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
- il debitore riconosca tutti i debiti da rateizzare e rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail
Provvedimento di concessione della rateazione
Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza l’INAIL dovrà emettere un provvedimento di concessione della rateazzaione comprensivo del piano di
ammortamento.
La prima rata dovrà poi essere pagata, come previsto nel piano di rateazione INAIL, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Quest’ultimo termine è utile ai fini della definizione del DURC.
La dilazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate mensili. E’ comunque prevista la possibilità di richiedere una rateazione fino a 36 mesi, oppure per un periodo da 36 a 60 mesi su apposita concessione del Ministero del Lavoro.
Rateazione INAIL: annullamento e revoca
In caso di omesso o parziale pagamento della prima rata si determina l’annullamento della rateazione concessa e del relativo piano di ammortamento.
L’annullamento viene comunicato al debitore e in questo caso viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti, i quali non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione. Infine le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza.
L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta invece la revoca della rateazione. Anche in questo caso verrà richiesto l’integrale pagamento del debito residuo, le somme non potranno più essere rateizzate e andranno iscritti a ruolo. Al debitore decaduto da una rateazione non potrà essere concessa altra rateazione per un biennio.
Circolare INAIL 22 del 29 luglio 2019
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto per la sua completa analisi. Maggiori info qui.
Circolare INAIL n. 22/2019 (490,3 KiB, 1.472 hits)
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