Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 17 del 2017 illustra le modalità di calcolo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale. Vengono quindi approfonditi i concetti di “quinquennio mobile” e “biennio mobile” quali basi di calcolo per definire la durata massima di CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs 148/2015 ogni unità produttiva non può superare per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Il successivo comma 2 dell’art. 4 dello stesso decreto stabilisce poi che le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché le imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere n) e o) del D.Lgs 148/2015 non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva.
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L’art. 22, comma 5, sempre dello stesso decreto prevede inoltre per la causale CIGS di contratto di solidarietà il calcolo della durata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, per intero per la parte eccedente. Anche i Fondi di Solidarietà infine, nello stabilire la durata massima della prestazione, si rifanno comunque ai limiti complessivi di 24 mesi di cui sopra al comma 1 dell’art.4 del D.Lgs 148/2015.
Il quinquennio e il biennio mobile per CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà
Ma vediamo brevemente come il ministero evidenzia i concetti di quinquennio e biennio mobile e i criteri di calcolo della durata massima. La circolare 17 contiene inoltre diversi esempi applicativi che chiariscono quanto esposto, a cui si rimanda nel testo integrale.
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La circolare ministeriale 17 del 2017 definisce “quinquennio mobile”:
“un lasso di temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi. Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto”.
Anche per il “biennio mobile”, quale base di calcolo per la definizione della durata massima dei trattamenti, vengono applicati gli stessi criteri usati per il conteggio del quinquennio mobile.
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I criteri di calcolo della durata massima
Per quanto riguarda i criteri di calcolo della durata massima complessiva di CIGO, CIGS, Fondi di Solidarietà, la circolare 17 precisa che:
- per la CIGS si considera l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano i 5 anni precedenti, cioè il quinquennio mobile. Se in questo arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi non potrà essere riconosciuto il trattamento;
- per la CIGO si applicheranno gli stessi criteri della CIGS, prendendo però come riferimento la settimana invece del mese;
- per i Fondi di Solidarietà vengono utilizzati gli stessi criteri di cui sopra. Si prenderà come riferimento il mese, tranne nel caso di prestazione disciplinata in settimane come per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale richiedibile per 26 settimane nel biennio mobile.
Viene confermato infine che i periodi prima del 24.09.2015 non devono esser conteggiati ai fini del calcolo della durata complessiva di CIGO e CIGS.
Circolare Min. Lavoro numero 17-2017 (3,0 MiB, 754 hits)