Cambiano le regole per certificare la quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i lavoratori dipendenti. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che hanno dato origine ai predetti eventi.
Con riferimento invece alla tutela dei lavoratori fragili pubblici e privati, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, recependo le ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) in tema di tutele per eventi di quarantena e lavoratori fragili.
Quarantena con sorveglianza attiva: le novità della Legge di Bilancio 2021
L’art. 1 della L. n. 178/2020 ha apportato modifiche all’attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) nei confronti:
- dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- dei lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie cd. “fragili”.
Le tutele in questione, tra l’altro, interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS.
In particolare, per i lavoratori posti in quarantena è stato eliminato – a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione:
- “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Lavoratori fragili: le novità della Legge di Bilancio 2021
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cd. “fragili”, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Ne deriva che, per l’anno 2020, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
SI ricorda, al riguardo, che la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. A tal fine, i lavoratori devono essere in possesso di una certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità. Inoltre, occorre essere in possesso degli estremi della documentazione relativa al riconoscimento:
- della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992;
- della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Sul punto, l’INPS ribadisce che l’equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento:
- della prestazione economica;
- della correlata contribuzione figurativa;
entro i limiti del periodo massimo assistibile.
Smart working per i lavoratori fragili
Infine, si fa presente che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la possibilità peri lavoratori fragili di poter svolgere la prestazione lavorativa in modo agile. Ciò anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Si ricorda, al riguardo, che tale norma era valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.