Il lavoratore in quarantena da covid-19, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di fermo. Tale certificato, che dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, deve essere redatto sin dal primo giorno di quarantena in modalità telematica.
Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’INPS nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore. Sarà quest’ultimo, quindi, a comunicare:
- gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto);
- il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020. Ne documento di prassi vengono fornite le prime istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Quarantena covid malattia INPS: cosa dice la norma
L’art. 26 del “Decreto Cura Italia” ha previsto l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
In particolare, il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con:
- sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria;
- sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.
Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante:
- sia l’equiparazione della stessa alla malattia;
- sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, è da riconoscere l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
A ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.
Leggi anche: Certificato medico di malattia INPS: cos’è e come funziona l’invio telematico
Lavoratore con patologie gravi: equiparazione a degenza ospedaliera
Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
Al riguardo, il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica. Inoltre, occorre riportare anche i riferimenti:
- del verbale di riconoscimento dello stato di handicap;
- della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Leggi anche: Infortunio sul lavoro da Covid-19: circolare INAIL sulle responsabilità penali
Malattia per Covid-19
In caso, invece, di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante.
Ciò avviene senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune; quindi è da riconoscere, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.
Leggi anche: Contagio da Coronavirus sul lavoro: infortunio con modulo INPS
Quarantena covid-19: periodo transitorio
Infine, per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020, la norma stabilisce che vengono si considerano validi, per il riconoscimento dell’indennità, i certificati medici prodotti anche in assenza del predetto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.