Quali sono le condizioni affinché scatti il nuovo provvedimento di sospensione? A questa domanda ha cercato di rispondere l’INL, con la Circolare n. 3/2021, mediante la quale fornisce le prime indicazioni operative, ai propri ispettori, in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (collegato fiscale).
In via generale, una prima condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza quando l’Ispettorato:
“riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.
Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione.
Una seconda condizione, per l’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, come ad esempio la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: la nuova norma
Il nuovo co. 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’INL:
“al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo.
Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Lavoro irregolare
Come anticipato in premessa, il provvedimento di sospensione si realizza quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Sul punto vanno evidenziate alcune sostanziali novità rispetto alla previgente formulazione. Una prima importante novità attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%. Inoltre, la condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione.
La percentuale del 10% di lavoratori irregolari viene calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. I lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Andranno conteggiati tanto i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro (v. ML nota prot. n. 14184 del 5 agosto 2013), quanto i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
Infine, viene escluso il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa).
Nuovo provvedimento di sospensione: gravi violazioni in materia di salute e sicurezza
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza di seguito riportate:
- mancata
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- formazione ed addestramento;
- costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- elaborazione piano operativo di sicurezza (pos);
- fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
A tale riguardo, infatti, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni sopra elencate per consentire l’adozione del provvedimento.
Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: ambito di applicazione e decorrenza
Il provvedimento di sospensione, come in passato, è adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione.
Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”.
Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento;
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I).
Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore.
Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.
Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
Con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori, nonché una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Sul punto, l’INL precisa che:
- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.