Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 marzo, è stato pubblicato il DPCM del 25 marzo 2011, con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011, dei termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Sono state prorogate per tutto il 2011:
- le disposizioni in tema di lavoro occasionale di tipo accessorio (art.70 co 1 e 1-bis D.lgs. 276/2010) al fine di continuare ad assicurare, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolare;
- L’art.19 co 1-ter D.l. 185/2008, in merito all’incremento della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo). Tale proroga è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell’insieme degli interventi a sostegno dell’occupazione;
- le disposizioni ex art.1-bis, co1 d.lg. 78/2009 sulla possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.