L’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla Proroga del Reddito di Emergenza per il mese di novembre e dicembre 2020. Il Decreto Ristori prevede che la predetta agevolazione economica è pagabile anche per l’ultimo bimestre del corrente anno. Le istruzioni per l’invio delle istanze sono state fornite dall’INPS con il Messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020.
Possono fruire della proroga:
- sia i nuclei familiari già beneficiari della misura agevolativa;
- sia i nuclei che non hanno presentato alcuna domanda, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto. La novità è stata prevista all’art. 14 del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”).
Nel primo caso, il riconoscimento del REM avviene d’ufficio. Diversamente, per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, occorre presentare specifica domanda.
Passiamo a vedere le operazioni da effettuare nel dettaglio.
Proroga Reddito di Emergenza novembre e dicembre: istruzioni INPS
Il Reddito di emergenza, istituito con il Decreto Rilancio, è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.
Il Decreto Agosto ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.
Successivamente, il Decreto Ristori ha previsto:
- per i nuclei familiari già beneficiari del Rem, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
- per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020. Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.
Leggi anche: Reddito di emergenza, Decreto Ristori: ulteriore proroga
Domanda Reddito di Emergenza
Come appena descritto, esclusivamente per i nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di REM o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Il beneficio può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre 2020. Il termine delle domande scade il 30 novembre 2020. A tal fine è possibile utilizzare i consueti canali telematici:
- sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN;
- istituti di Patronato di cui alla L. n. 152/2001;
- i Centri di assistenza fiscale.
La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. Inoltre è necessario essere in possesso di un ISEE corrente.
Reddito di Emergenza Decreto Ristori: requisiti oggettivi
AI fini della presentazione della domanda, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REM stesso;
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
- valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
- l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
Reddito di Emergenza, concessione del beneficio
L’esito della domanda è comunicato mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.
Si ricorda, che gli esiti sono consultabili online da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante:
- bonifico bancario/postale;
- accredito su libretto postale;
- accredito su bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Reddito di Emergenza, aspetti fiscali
Infine, l’INPS specifica che il beneficio economico, anche per le ulteriori quote di novembre e dicembre 2020, introdotte, ha natura assistenziale e rientra tra i sussidi corrisposti dallo Stato. Pertanto è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).