Proroga INPS e INAIL: si allungano i tempi per la ripresa dei versamenti INPS e INAIL sospesi per via del Coronavirus. Infatti, dopo l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), sono stati differiti i termini dei versamenti sospesi dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”). In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 64 del 28 maggio 2020. Con il documento di prassi in commento, sono state fornite anche le istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse Gestioni interessate.
Proroga INPS: gli organismi sportivi
Il differimento dei versamenti contributivi ha riguardato anche gli organismi sportivi, ossia:
- le federazioni sportive nazionali;
- gli enti di promozione sportiva;
- le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Nello specifico, l’art. 127 del D.L. n. 34/2020 ha previsto l’estensione della sospensione contributiva in trattazione fino al 30 giugno 2020. Conseguentemente, gli organismi sportivi beneficiano della sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020.
Inoltre, sempre in relazione ai predetti soggetti, è stata disposta anche la proroga della ripresa degli adempimenti sospesi che sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel dettaglio, gli adempimenti e versamenti contributivi sospesi verranno, quindi, effettuati:
- in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro la medesima data.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 giugno 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.
Sospensione dei contributi a carico dipendente
In considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica, l’INPS ha chiarito che la sospensione contributiva debba essere riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi: quindi anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.
Nella sospensione deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione, notificati prima dell’inizio dell’emergenza. In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
Sospensione dei termini di prescrizione e degli avvisi di addebito
Sono stati sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di:
- sospendere il decorso della prescrizione;
- di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Circolare INPS numero 64 del 28-05-2020 (357,3 KiB, 759 hits)
Proroga INAIL: nuovi termini per la ripresa
L’INAIL, con la Circolare n. 23 del 27 maggio 2020, ha comunicato che il “Decreto Rilancio” dispone la sospensione anche che dei premi INAIL:
- in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione opera in caso di:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Circolare INAIL n. 23 del 27 maggio 2020 (266,9 KiB, 483 hits)